202501.09
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MOBILITA’: VINCOLO TRIENNALE ILLEGITTIMO. DOCENTE TRASFERITA

Il caso ha riguardato una docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato in data 1/09/2021 che aveva ottenuto il trasferimento nell’anno scolastico 2022 – 2023 e che risultava referente della madre riconosciuta disabile in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della legge 104/1992;
L’amministrazione scolastica aveva imposto alla ricorrente di restare presso l’istituzione scolastica di titolarità per un triennio, in virtù di quanto disposto dall’art. 1 comma 7 dell’ordinanza ministeriale n. 36 del 1.03.2023, attuativa del CCNL 2022/2025;
A dire dell’avvocato La Cava tale limite si poneva in aperto contrasto sia con gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992, che con l’art. 601 d.lgs 297/1994 (T.U. della scuola)e pertanto ha chiesto che la procedura deve ritenersi viziata ed illegittima, laddove imponeva alla ricorrente un vincolo a rimanere presso l’istituzione scolastica per tre anni e che i docenti soggetti al vincolo triennale possono fare domanda solo se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, alle condizioni ivi previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale ove si applica la precedenza, siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
il Tribunale di Locri ha accolto il ricorso statuendo che “l’ordinanza ministeriale e le disposizioni di legge ad essa collegate, nella parte in cui escludono la partecipazione per tre anni alla procedura di mobilità del personale docente, che ha ottenuto la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria, riconoscendola solo al momento dell’accertata disabilità ex art. 33 L. 104/1992 (in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso) e non anche in applicazione (nella sua interezza) dell’art. 33 appare discriminante e lesiva di norme imperative; -che la legge n. 104/1992 non può essere derogata da un’ordinanza ministeriale racchiudendo disposizioni, quali gli artt. 21 e 33, di rango ministeriale;
-che appare giustificata la censura di disparità di trattamento operata dalla citata ordinanza ministeriale, nella parte in cui garantisce la precedenza per assistenza al disabile soltanto in favore del docente del figlio del coniuge e non anche de parenti o affini fino al terzo grado, ai sensi della legge n. 104/1992;
In definitiva con sentenza del 8.1.025 il Tribunale di Locri ha dichiarato il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità 2023/2024 con il diritto di precedenza vantato.
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