MOBILITA’2021/2022: ECCO I RICORSI PER CHI NON OTTIENE IL TRASFERIMENTO
Anche quest’ anno lo Studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava, premiato “boutique di eccellenza diritto scolastico 2018 e 2019” a seguito dei numerosi successi e trasferimenti ottenuti nelle precedenti procedure di mobilità propone i ricorsi d’urgenza finalizzati ad ottenere il trasferimento interprovinciale entro il 31.8.2021, innanzi al Tribunale del Lavoro ove il docente presta servizio( anche se in assegnazione provvisoria) al momento del deposito del ricorso ed in favore di tutti i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento nella procedura di mobilità 2021/2022.
Ecco i ricorsi e come aderire:
1.RICORSO RIVOLTO AL DOCENTE CHE ASSISTE PARENTE ED AFFINE SINO AL TERZO GRADO AL FINE DI PER FAR VALERE LA PRECEDENZA EX L.104/1992 ED IL CONSEQUENZIALE TRASFERIMENTO.
Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento consentendo nell ‘ultima procedura di mobilità di ottenere oltre 250 trasferimenti con conseguente riconoscimento per il figlio referente unico (anche per il parente ed affine sino al terzo grado) del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e con conseguente trasferimento presso la prima sede indicata in domanda.
Cosa dice la contrattazione collettiva nazionale?
La contrattazione collettiva con l’art. 13 esclude ancora il diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap riconosciuto
Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):
il figlio (al genitore anche adottivo);
il coniuge;
il genitore (SOLO all’interno della provincia).
La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.( c.d. assegnazione provvisoria).
L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile.
L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore.
Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale.
Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104.
Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:
a. PARENTI ED AFFINI DEL DISABILE SINO AL TERZO GRADO;
b. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):
QUALI SONO I REQUISITI PER ADERIRE:
Il docente al momento della presentazione della domanda di mobilità dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:
ESSERE REFERENTE UNICO DEL DISABILE
Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio (parente o convivente) che convive con il disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per aderire occorre inoltrare la seguente documentazione in FORMATO PDF all indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it:
1.domanda cartacea integrativa;
2.Domanda di mobilità 2021/2022;
3.Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
4.Lettera di notifica( risposta usp con punteggio);
5.Mail omesso trasferimento;
6.Bollettino dei trasferimenti;
7.Ultima busta paga;
8.Contratto di immissione in ruolo;
9.Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
10.Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
11.Certificato di famiglia e residenza del disabile;
12.attestazione permessi referente unico;
Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE presso quasi tutti iTribunali di: Trib Monza: Trib Catanzaro: V. Trib. Gela:V. Trib. Genova: V. Trib Termini Imerese: V. Trib. Tivoli: V. Trib Patti:V. trib Roma:V. Trib. Messina: V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: V. Tribunale di Vicenza;V. Trib. Ravenna;V. Trib Palermo:V. trib Brescia:V. trib Napoli;V. Trib Catania; Trib Vercelli;V. trib Potenza;V. Trib Monza;V. Trib Asti:V. Trib Pisa:V. tribunale di Tivoli: v. Tribunale di Lodi; V. Trib. Paola;V. trib. Vibo Valentia; V. Trib Crotone: v. Tribunale di Trapani;V. Trib. Taranto:V. Corte di Appello di Catanzaro;Trib. Alessandria, Cosenza, Trib. Viterbo, Benevento, Siracusa.
Pertanto tutti i docenti in servizio( anche se in assegnazione provvisoria sino al 31.8.021) al momento del deposito del ricorso presso una delle superiori sedi ove risulta ubicato il Tribunale hanno buone possibilità di ottenere il trasferimento.
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288- 090 6010007
2.RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER I NEO IMMESSI IN RUOLO BENEFICIARI L.104/1992 PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
Con la pubblicazione della ordinanza ministeriale e della legge 145/ 2028 molti docenti neo immessi in ruolo non potranno partecipare alla prossime procedura di mobilità
Più precisamente con la predetta disposizione ministeriale non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento per l’a.s. 2021/22 il docente immesso in ruolo dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado assunto in ruolo l’1/9/2019 compreso il docente le cui graduatorie sono state pubblicate successivamente al 31/8/2018 ed entro il 31/12/2018 e che ha avuto un posto accantonato per l’a.s. 2019/20 (D.M. 631/2018).
Lo studio dell’avvocato La Cava ritiene tale vincolo del tutto illegittimo e pertanto si è deciso di avviare ricorso da proporre innanzi al Tribunale del Lavoro finalizzato alla eliminazione del vincolo quinquennale in favore di tutti i docenti di cui sopra che hanno disabilità o di parente ed affine acquisita prima del concorso.
Per aderire al ricorso occorre inoltrare via mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) la seguente documentazione in formato pdf.
1.contratto immissione in ruolo
2.ultima busta paga
3-verbale 104 e/o decreto omologa
4.autocertificazioni attestanti impossibilità oggettiva dei parenti di assistere il disabile
5.domanda integrativa cartacea con allegati e ricevute ( pec o a.r.)
6.domanda di mobilità se inoltrata;
7.autocertificazione impossibilità oggettiva altri parenti;
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288
Lo studio ha ottenuto vittorie presso il Trib. di Palmi, Verona e Patti;
3.RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL.A.S. 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione,
Il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolasti-co 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo inde-terminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegna-mento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano inter-venute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Ad eccezione dei:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Appare evidente che tale operazione non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,( lex specialis) in particolare dall’art. 601, laddove dispone: (1)“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e richiamando il combinato disposto di cui agli art 21 e 33 della legge 104/1992 , presenta la struttura della norma imperativa incondizionata (non derogabile) , attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 33 ed all’art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali.
Fattispecie diversa ed esclusa a nostro avviso dal vincolo quinquennale, è la categoria afferente i docenti con figli inferiori a tre anni i quali potranno richiedere assegnazione triennale ai sensi dell’art 42 bis d.lgs 151/2001 stante il silenzio del-la norma ispiratrice il vincolo quinquennale al fine di potersi avvicinare presso il luogo ove risiede il minore ed il genitore per tre anni anche non consecutivi cumulabili sino a 5.
La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizza-no gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Ecco i documenti per aderire:
1. contratto immissione in ruolo;
2. ultimo cedolino.
3 copia diffida( ove non si è inoltrata occorre inoltrarla;
4. verbale della commissione medica ex l.104/1992 o decreto di omologa;
5 copia stato famiglia ( comprovanti eventuali esigenze di famiglia)
La presente documentazione deve pervenire alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it.
per ulteriori informazioni potrete contattare lo 090 346288 – 090 6010007
4.RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI “IMMOBILIZZATI” che hanno partecipato alla mobilità 2021/2022 per contestare la illegittima riserva dei posti in favore dei neo immessi in ruolo EX ART 470 T U SCUOLA .
Lo studio Legale La Cava ha deciso di avviare un nuovo ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente, volto a tutelare le ragioni, di tutti i docenti che da troppi anni si trovano illegittimamente costretti a permanere a migliaia di Km di distanza dai propri affetti al cospetto di altri docenti privi di esperienza professionale che ottengono la sede dagli stessi ambiti.
il ricorso individuale è rivolto a tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale e non hanno ottenuto il movimento al cospetto di una illegittima priorità concessa in favore dei neo immessi in ruolo
Il consiglio di stato ha annullato la ordinanza ministeriale attuativa del CCNI 2018 statuendo proprio che” la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.”;
1.Contratto immissione in ruolo;
2.Ultima busta paga;
3.domanda di mobilità 2021/2022;
5.Lettera di notifica (risposta usp);
6.Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
7.Bollettino dei trasferimenti 021/022;
8.bollettino immissioni in ruolo 2021/2022 presso Usp di destinazione;
9. istanza cartacea ( scarica cliccando qui)
In Ultimo i Tribunali di Verona, Genova, Chieti , S. Maria Capua Vetere hanno acclarato la illegittimità della priorità concessa alle immissioni in ruolo nella parte in cui i posti vengono concessi soltanto successivamente ai trasferimenti interprovinciali disponendo il trasferimento dei ricorrenti.
In Ultimo i Tribunali di Verona e di Genova hanno acclarato la illegittimità della priorità concessa alle immissioni in ruolo nella parte in cui i posti vengono concessi soltanto successivamente ai trasferimenti interprovinciali disponendo il trasferimento dei ricorrenti.
il ricorso ha ad oggetto il trasferimento presso la sede richiesta nella domanda di mobilità
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288 090 6010007
5.RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI ASSUNTI ANTE 2014 E 2015 DA GAE CHE AD OGGI NON HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO. RICORSO AVVERSO PRECEDENZA MOBILITA’ 2016 IN FAVORE IDONEI CONCORSO 2012
Abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i docenti ancora troppo lontani dalle proprie famiglie di poter ancora aderire al ricorso avverso le illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 laddove è stata prevista la riserva dei posti concessi agli idonei del concorso 2012 che con punteggio ed esperienza inferiore agli assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno ottenuto illegittimamente il trasferimento .
Il nostro studio invita pertanto tutti i docenti che si trovano nella medesima situazione di proporre celermente ricorso .
CHI PUÒ ADERIRE:
I docenti assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 e che sono stati pretermessi dagli idonei del concorso 2012.
Occorre inoltrare alla mail(vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) la seguente documentazione:
1.Contratto immissione in ruolo;
2.Ultima busta paga;
3.Decreto assegnazione provvisoria se ottenuta;
4 Domanda trasferimento 2016/017;
5.Lettera di notifica 016/017 (risposta usp);
6.Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
7.Bollettino dei trasferimenti 016/017(ove risultano i docenti che vi hanno scavalcato);
Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE presso: Tribunale di Parma, Monza, Messina, Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Termini Imerese,Caltagirone, Ragusa, Ravenna,lamezia, Castrovillari,
Pertanto tutti i docenti in servizio( anche se in assegnazione provvisoria sino al 31.8.021) al momento del deposito del ricorso presso una delle superiori sedi ove risulta ubicato il Tribunale hanno buone possibilità di ottenere il trasferimento.
SCADENZA RICORSO 20.6.2021
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288 – 090 6010007
6. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO(12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS;
Chi può aderire:
I docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione ssis.
Per aderire al ricorso, occorre inoltre la seguente documentazione in formato pdf al seguente indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it:
1.Contratto di immissione in ruolo.
2.Domanda di mobilità 2021/2022. (occorre aver inserito il titolo ssis)
3.Lettera di notifica (risposta ambito territoriale).
4.Titolo specializzazione SSIS.
5.Ultima busta paga.
6.Bollettino movimenti.
7.Stralcio GAE.
8.Domanda cartacea integrativa.
9.Certificato di famiglia.
10 reclamo avverso il mancato riconoscimento
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.
7. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA TRIENNALE PER DOCENTI CON FIGLI INFERIORI A TRE ANNI ex art 42 bis dlgs 151/2001.
Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”
Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ufficio scolastico provinciale di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio/a all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.
Il ricorso è rivolto ai docenti che al momento del deposito del ricorso risultano genitori di figli inferiori ad anni 3.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
1.Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati(( SCARICALA )
2.Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
3.Autocertificazione stato di famiglia;
4.Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione e di appartenenza a seguito di domanda
5.Certificato di servizio;
6.Contratto immissione in ruolo;
7.Ultima busta paga;
Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE presso: Tribunale di Napoli Nord, Termini Imerese, Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, Trib. Messina, Trib . Catania, Trib. Pavia, Trib. Venezia, Trib, Cagliari, Marsala, Roma;
Pertanto tutti i docenti in servizio( anche se in assegnazione provvisoria sino al 31.8.021) al momento del deposito del ricorso presso una delle superiori sedi ove risulta ubicato il Tribunale hanno buone possibilità di ottenere il trasferimento.
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288 – 090 6010007
N.B. La documentazione, all esito delve essere inoltrata decorsi 30 giorni dall’inoltro della istanza SOLTANTO IN FORMATO PDF , alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it e/o contattare lo studio allo 090 346288; 090 6010007
8.RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI
Anche in tal caso il nostro studio è stato tra i primi nel territorio nazionale ad ottenere provvedimenti di accoglimento (sebbene la giurisprudenza dei vari Tribunali non sia ancora univoca) con contestuale riconoscimento del servizio sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera e contestuale trasferimento.
CHI PUO’ ADERIRE:
Tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate ;
E’ importante che sia stata inserita nella domanda di mobilità 2021/2022 tali servizi, tramite allegato D, e tramite domanda cartacea per non precludersi la possibilità di poter adire – anche in via cautelare – al giudice del lavoro.
Il ricorso verte sulla disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI nella parte in cui non viene riconosciuto il servizio e contestualmente sul riconoscimento della parità scolastica già istituita con la l. 62 del 2000 ed il pedissequo diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto in domanda con il corretto punteggio.
Per aderire al ricorso, occorre inoltre la seguente documentazione:
1 .Domanda di mobilità con allegato D(ove occorre inserire tutto il servizio);
2. Copia della domanda cartacea integrativa;
3. Risposta dell’Usp(lettera di notifica);
4. Attestato di servizio pre ruolo o singoli contratti del pre ruolo della scuola paritaria;
5. Stralcio graduatoria ad esaurimento ove si evince punteggio pre ruolo;
6. Ultima busta paga;
7. Contratto di assunzione a t. ind.;
8. Mail di mancato trasferimento;
9. Domanda cartacea integrativa;
10. Bollettino trasferimenti;
11. Certificato di famiglia;
12. Reclamo avverso il mancato riconoscimento;
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.
Ecco alcuni dei nostri successi in materia di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria:
vedi:
V. Tribunale di Pordenone DECRETO RICOSTRUZIONE CARRIERA ILLEGITTIMO: RICONOSCIUTI 55 MILA EURO A DOCENTE
V. Tribunale di Locri: MOBILITA’: Tribunale di Locri riconosce 17 anni di servizio presso scuole paritarie
V. Tribunale di Velletri:PARITARIA: TRIBUNALE DI VELLETRI RICONOSCE 8 ANNI DI SERVIZIO PRE RUOLO
V. Tribunale di Caltagirone:Clamorosa sentenza del Tribunale di Caltagirone sul servizio svolto presso gli istituti paritari.
V. Tribunale di Roma: TRIBUNALE DI ROMA RICONOSCE 10 ANNI DI SERVIZIO PARITARIA E TRASFERISCE DOCENTE CALABRESE
V. Tribunale di Catania: SCUOLA PARITARIA. Il Tribunale di Catania riconosce 14 anni e trasferisce docente da Perugia a Catania
V.Trib.Cosenza: MOBILITA’ E PARITARIA:TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE 21 ANNI DI PRE RUOLO
V. Trib. Enna: PARITARIA:TRIB. ENNA RICONOSCE 9 ANNI E TRASFERISCE
V.Trib. Messina: MOBILITA’: IL TRIBUNALE DI MESSINA CON SENTENZA RICONOSCE 24 ANNI DI PARITARIA E 164 PUNTI
V.Trib. Bari: MOBILITA’ E PARITARIA: TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE 21 ANNI DI PRE RUOLO
V. Trib Napoli: SCUOLA PARITARIA: IL TRIBUNALE DI NAPOLI RICONOSCE 9 ANNI DI SERVIZIO PRE RUOLO
V. Tribunale Termini Imeres: Tribunale di Termini Imerese riconosce precedenza per assistere madre e 4 anni di paritaria
V.Trib., Palermo: PARITARIA: TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE 11 ANNI PRE RUOLO
NB . La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Soltanto all’esito dei movimenti e non ottenuto il riconoscimento del punteggio contattare lo studio e proporre ricorso ( d’urgenza) ex art 700 cpc.il cui esito è previsto ( presumibilmente) prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288 – 090601007.
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO (ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL PUNTEGGIO .
9. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO (12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS;
Riteniamo che la contrattazione collettiva con la tabella di valutazione dei titoli esclude illegittimamente anche il riconoscimento del servizio e del punteggio (12 punti) per il conseguimento del titolo SSIS altamente qualificante avente valore concorsuale ottenuto a seguito della specializzazione e ciò in spregio all’art 1 comma 6 ter della legge 306/2000.
CHI PUO’ ADERIRE?
Tutti i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione SSIS:
DOCUMENTI NECESSARI:
Contratto di immissione in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2029/2022. (inserire il titolo abilitante)
3. Lettera di notifica (risposta ambito territoriale).
4. Titolo specializzazione SSIS.
5. Ultima busta paga.
6. Bollettino movimenti.
7. Stralcio GAE.
8. Domanda cartacea integrativa.( CLICCA QUI )
9.Certificato di famiglia.
N.B. La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio. Soltanto all’esito dei movimenti e non ottenuto il riconoscimento del punteggio contattare lo studio e proporre ricorso ( d’urgenza) ex art 700 cpc.il cui esito è previsto ( presumibilmente) prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Vittoria Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sentenza n. 124/2020 pubbl. il 25/02/2020;
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288. – 090 601007
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