202002.28
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MOBILITA’E l.104/1992: ACCOLTO RICORSO DOCENTE AGRIGENTINA TRASFERITA PER ASSISTERE PADRE

ANCORA UNA VITTORIA  IN MATERIA DI L.104/1992
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 28/02/2020 ( leggi qui) ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dall’avvocato La Cava disponendo che una docente agrigentina deve essere trasferita e fare rientro a Favara.
La docente di scuola primaria era stata assunta a tempo indeterminato in data 11/8/2007, e con la domanda di mobilità 2019/2020 aveva chiesto accertarsi il diritto al trasferimento interprovinciale presso una sede viciniore al Comune di residenza di Favara, in virtù della precedenza prevista dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 quale referente unico del padre in condizione di handicap grave.
Il Tribunale di Catania ha disposto che ” Appare incoerente, inoltre, il riconoscimento del suddetto diritto ai fini dell’assegnazione provvisoria annuale, e non nell’ambito della mobilità interprovinciale.
Il contrasto con una norma imperativa determina la nullità dell’art. 13 n. IV CCNI mobilità del personale docente ai sensi dell’art. 1418, comma 1, codice civile nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di far valere la propria situazione di referente unico di genitore disabile affetto da handicap grave, tutelata a livello costituzionale, ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla precedenza, trattandosi di disposizione di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall’art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 e sua disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..”
In definitiva il Tribunale ha disposto ” Previa disapplicazione dell’art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, dichiara in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda;
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici del genitore disabile di proporre immediato ricorso.
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