PORTALETTERE TRASFERITO PER ASSISTERE PADRE DISABILE
Un’ altra vittoria da parte dello studio legale La Cava.
TRIBUNALE DI ROMA :OGNI DIPENDENTE POSTE REFERENTE UNICO DI PARENTE ED AFFINE DISABILE HA DIRITTO A CHIEDERE IL TRASFERIMENTO EPR ASISSTERE IL DISABILE.
Accade molto spesso che i dipendenti poste italiane, anche i neo assunti, si affidano alle regole del contratto collettivo sottoscritte dai vari sindacati pur se le stesse vengono dichiarate illegittime dai vari Tribunali.
Ebbene l’avvocato La Cava esperto in materia di pubblico impiego ed autore di numerose sentenze in materia di legge 104/1992 consiglia a tutti i referenti unici di parenti e/o affini disabili sino al terzo grado( padre, madre, zio , zia , suocero, suocera , nonno , nonna disabile) di presentare domanda ( che verrà predisposta dallo studio legale) volta ad ottenere il trasferimento.
Il caso ha riguardato un portalettere assunto a Monza referente unico del padre disabile grave ex art 3 c. 3 legge 104/1992 che si è visto negare la partecipazione alla procedura di mobilità ed il consequenziale diritto di precedenza.
Difatti Poste Italiane in maniera del tutto illegittima nega tali diritti a chi è carer giver del parente disabile.
Nel caso di specie il dipendente si è rivolto allo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava che ha dappirma predisposto ed inoltrato la richiesta cartacea volta ad ottenere il trasferimento e successivamente ha depositato il ricorso .
Il Tribunale di Roma con sentenza del 5.11.2025 ( leggi qui) ha accolto il ricorso e disposto il trasferimento da Monza a Messina statuendo il principio secondo cui ” L’accordo presenta indubbi profili di illegittimità, ponendosi in violazione di norma di legge, in specie dell’art.33, comma 5, legge 104/1992 laddove limita arbitrariamente la platea dei destinatari del diritto, individuati dal legislatore nel “coniuge, parente o affine entro il secondo grado”. L’individuazione dei beneficiari effettuata dalla legge non può essere ribaltata dalla con-trattazione collettiva e soprattutto non può essere ricondotta nell’ambito del bilanciamento di interessi che attiene alle esigenze organizzative, tecniche e produttive e non alla platea dei beneficiari” e disponendo il trasferimento del dipendente anche in sovrannumero da Roma a Messina.
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