RICONOSCIUTI 13 ANNI DI PARITARIA E PRECEDENZA MADRE EX L.104/92
Quella ottenuta dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava è la prima sentenza favorevole dopo l’arresto della Suprema Corte che aveva negato il servizio pre ruolo svolto presso gli Istituti paritari. Il tribunale del lavoro di Patti riconosce 13 anni di paritaria, il diritto di precedenza per assistenza alla madre ed il consequenziale trasferimento.
Il caso ha riguardato un docente, assistito dallo studio dell’avvocato La Cava, di scuola secondaria di secondo grado primaria, assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2015 ed attualmente in servizio con assegnazione provvisoria presso l’I.I.S. “Merendino” di Capo d’Orlando;
Lo stesso era referente unico della propria madre portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l.104/92. All’atto della presentazione della domanda di mobilità interprovinciale 2019/2020 ha chiesto, in sede di mobilità interprovinciale, con domanda iuntegrativa cartacea e verbale 104 accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, nonché il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale, indicando diversi scuole, distretti e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza.
Con ricorso si lamentava della illegittimità del provvedimento di mancata assegnazione della sede richiesta come prima scelta, previa riformulazione della graduatoria di mobilità 2019/2020 e seguenti, conseguentemente attribuirgli la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento di 78 punti per gli anni dal 1992/1993 al 2001/02 e dal 2003/04 al 2005/06 ( 6 punti x 13 anni) pre ruolo prestati alle dipendenze degli istituti paritari da aggiungersi a quelli già riconosciti, da far valere anche ai fini della ricostruzione carriera, graduatoria di istituto.
Il Tribunale di patti con sentenza del 29 aprile 2021( CLICCA QUI ) ha ritenuto che ” tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili). Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza ai fini della domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020. Passando alla censura riguardante il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari, occorre rilevare che risulta pacifica la circostanza di fatto secondo cui il ricorrente abbia prestato servizio presso i istituti paritari negli anni scolastici dal 1992/1993 al 2001/02 e dal 2003/04 al 2005/06.
Tale servizio, tuttavia, non è valutabile tenuto conto di quanto previsto nella “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, allegata al citato CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE per l’a.s. 2017/18, nella sezione “NOTE COMUNI” (“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”).
L’anzidetta previsione contrattuale risulta però in contrasto con la parificazione tra istituti scolastici statali e istituti scolastici parificati, secondo quanto previsto dalla legge n. 62/2000 (“Norme per la parità scolastica”).
In definitiva il Giudice del lavoro ha disposto “dichiara il diritto del ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/2020 il proprio diritto di precedenza per l’assistenza al padre disabile;
– Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a godere del punteggio spettante per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari, per la mobilità relativa all’a.s. 2019/20 e per le successive.
– Dichiara, conseguentemente, l’illegittimità del bollettino dei trasferimenti della Sicilia per per l’a.s. 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, pubblicato il 24.6.2019, nella parte in cui non ha riconosciuto il predetto diritto di precedenza spettante al ricorrente, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto al medesimo ricorrente il punteggio spettante per il servizio prestato negli istituti paritari prima dell’assunzione in ruolo;
– Ordina al Ministero convenuto di procedere all’annullamento del provvedimento con cui è stato negato al ricorrente il trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2019/2020, e di assegnarlo presso una delle sedi l’Ambito Territoriale Sicilia A0016 oggetto di domanda o, in caso di accertata indisponibilità, presso una sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità, secondo l’ordine di preferenza espresso e nel rispetto della precedenza spettante e del punteggio relativo al servizio pre ruolo presso gli istituti paritari, con l’adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti. .
– Condanna il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite,
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno inserito nella domanda di mobilità sia il verbale della commissione medica ex l. 104/92 o decreto di omologa e istanza integrativa cartacea per valutazione del punteggio pre ruolo paritaria di contattare lo studio ai numeri 090 346288 090 6010007 e visitare il sito www.avvocatovincenzolacava.it li troverete tutte le indicazione per aderire alle nostre pre adesioni ai ricorsi da proporre il 7 giugno.