RICONOSCIUTI 15 MILA EURO A COLLABORATORE SCOLASTICO
Vittoria per lo studio legale La Cava: riconosciuti 15 mila euro per la ricostruzione carriera Ata.
Il caso ha riguardato una collaboratrice scolastica assunta, a tempo indeterminato, alle dipendenze del M.I.U.R. con decorrenza giuridica dall’01.09.2012 in servizio, presso l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, aveva svolto, a partire dal gennaio 1997, e fino al 31.08.2013, in virtù di plurimi contratti a termine, attività lavorativa con qualifica di collaboratore scolastico.
In relazione a tutto il periodo di precariato, in sede di ricostruzione della carriera, il servizio pre-ruolo da lei svolto le era stato riconosciuto solo parzialmente e non per intero.
Chiedeva, pertanto, che il Ministero convenuto fosse condannato a ricostruire la sua carriera riconoscendo per intero tutti gli anni lavorati non di ruolo, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive.
Inoltre, domandava la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato.
Da ultimo, chiedeva la conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale in uno al riconoscimento, in relazione al servizio pre-ruolo svolto, del medesimo punteggio attribuito, ai fini della mobilità professionale, volontaria e d’ufficio, al personale di ruolo.
Il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ( LEGGI QUI) ha statuito che la disciplina sopra riportata in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale A.T.A. differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente.
Infatti, oltre ad essere diverso il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell’abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell’altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per il personale A.T.A.), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Deve infatti escludersi che la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell’amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell’assunzione cfr. Cass. n. 2924/2020).
Per vero, la professionalità del personale A.T.A. non risulta influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni (cfr. Cass. n. 2924/2020).
Ne discende che deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini economici, giuridici e previdenziali, dell’anzianità maturata nell’intero servizio pre-ruolo effettivamente prestato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica per anni 10, mesi 8 e giorni 9.
Quanto, alla posizione stipendiale da attribuire, va poi rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l’art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 – nella parte in cui riconosce al solo personale a tempo indeterminato, già in servizio alla data dell’01.09.2010, il diritto di conservare ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva – viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la conseguenza che il giudice deve disapplicare l’anzidetta norma contrattuale e deve riconoscere la medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli dell’amministrazione scolastica (cfr. Cass. n. 3180/2021; Cass. n. 26019/2020; Cass. n. 2924/2020).
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere collocata nella posizione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Scuola, maturata a seguito della valutazione dell’intero servizio pre-ruolo effettivamente prestato, previa applicazione in favore dello stesso di quanto disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del 4 agosto 2011.
Per conseguenza, deve essere altresì riconosciuto il diritto di parte attrice a percepire le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza.
Tali differenze vanno quantificate in euro 12.746,62, giusti conteggi allegati al ricorso.
Gli anzidetti conteggi, per vero, ben possono essere fatti propri dal Tribunale, di guisa da essere posti a fondamento della decisione, giacchè attengono a voci di derivazione legale e, o, contrattuale, direttamente ricavate dalle disposizioni del C.C.N.L. applicato dalle parti al rapporto.
Gli stessi, inoltre, risultano pienamente corretti sotto il profilo contabile oltre che immuni da vizi logici o da errori di metodo giacchè assumono pedissequamente come punto di riferimento le singole voci che emergono dalle buste paga che sono state rilasciate dal datore di lavoro e risultano effettuati in scrupoloso ossequio alle previsioni contenute nella disciplina pattizia.
Per quello che concerne, infine, la domanda volta a conseguire la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, va detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al personale del Comparto Scuola assunto con contratti a termine – ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo – l’anzianità di servizio effettivamente maturata (cfr. Cass. n. 13226/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12372/2020; Cass. n. 11532/2020; Cass. n. 10205/2020; Cass. n. 6441/2020; Cass. n. 34546/2019; Cass. n. 30573/2019; Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 26353/2018; Cass. n. 19869/2018; Cass. n. 19228/2018; Cass. n. 27985/2017; Cass. n. 22558/2016; nonché in giurisprudenza di merito App. Milano n. 1574/2018).
Il giudice, pertanto, è tenuto a disapplicare le disposizioni di legge e dei pertinenti C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza riconoscere loro alcun incremento (cfr. Cass. n. 13226/2020; Cass. n. 11532/2020; Cass. n. 10205/2020; Cass. n. 6441/2020; Cass. n. 34546/2019; Cass. n. 30573/2019; Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 26353/2018; Cass. n. 19869/2018; Cass. n. 19228/2018; Cass. n. 27985/2017; Cass. n. 22558/2016).
Deve quindi essere dichiarato il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive e contributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato.
Da ultimo, deve essere altresì riconosciuto, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto dell’attrice al riconoscimento, in relazione al servizio pre-ruolo svolto (anni 10, mesi 8 e giorni 9), del medesimo punteggio attribuito, ai fini della mobilità professionale, volontaria e d’ufficio, al personale di ruolo.
in definitiva il Giudice del Lavoro ha disposto “accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini economici, giuridici e previdenziali, dell’anzianità, pari ad anni 10, mesi 8 e giorni 9, maturata nel corso dell’intero servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, con conseguente condanna del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ad ottemperare in tal senso; 2) accerta e dichiara il diritto al collocamento nella posizione stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio sopra dichiarata, con applicazione in suo favore di quanto disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, e con conseguente condanna del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ad ottemperare in tal senso; 3) conseguentemente e, per l’effetto, condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza che liquida in euro 12.746,62, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo; 4) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, al versamento presso l’I.N.P.S., in favore della ricorrente dei contributi previdenziali, degli interessi e delle sanzioni dovute sulla suindicata somma; 5) dichiara il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio, maturata in forza dei contratti a tempo determinato da lui stipulati con l’amministrazione scolastica, in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dalla contrattazione collettiva, con applicazione in suo favore di quanto disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del 4 agosto 2011; 6) conseguentemente e, per l’effetto, dichiara il diritto al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo a tempo indeterminato, in relazione all’anzianità di servizio, corrispondente all’effettiva prestazione lavorativa svolta, maturata in forza dei contratti a tempo determinato da lei stipulati con l’amministrazione scolastica; 7) conseguentemente e, per l’effetto, condanna, in via generica, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo; 8) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, al versamento presso l’I.N.P.S., dei contributi previdenziali, degli interessi e delle sanzioni dovute sulla suindicata somma; 9) dichiara il diritto all’attribuzione, in relazione al servizio pre-ruolo svolto (anni 10, mesi 8 e giorni 9), del medesimo punteggio riconosciuto, ai fini della mobilità professionale, volontaria e d’ufficio, al personale di ruolo, con conseguente condanna del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ad ottemperare in tal senso;
L’avvocato La Cava consiglia a tutto il personale scolastico di inoltrare il decreto di ricostruzione di carriera alla mail : vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it al fine di effettuare una perizia e proporre , ove vi siano i presupposti, apposita perizia.
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