RICORSO RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA
Lo Studio Legale La Cava, già destinatario di sentenza favorevole ( Trib Roma sentenza n. 6094/2019 pubbl. il 21/03/2019) promuove azione volte ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis per linea materna sino alle trascrizioni civili.
Chi può aderire :
Possono aderire i discendenti di donne italiane emigrate all’estero, nati prima del 1° gennaio 1948 che possono vedersi accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis nonchè il figlio di donna nato prima del 1948 e nella vigenza della legge n. 555 del 1912.
L’azione è volta all’ottenimento per via giudiziaria del diritto di cittadinanza e ius sanguinis per via materna in favore della donna che l’ha perduta per essersi coniugata con cittadino straniero in data antecedente al 1 gennaio 1948 nonchè alla declaratoria di violazione dei principi di eguaglianza e parità sanciti dagli art 29 e 3 della Costituzione.
In cosa consiste l’azione:
In virtù della mancata applicazione della normativa ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, n.ri 1 e 2, e l’art. 2, comma 2, della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell’art. 10 della medesima legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.(Cass. Civ. n. 4466 del 2009)
In definitiva se l’avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato.
Per aderire all’azione occorre la seguente documentazione :
Albero genealogico compilato, insieme ai seguenti documenti (secondo le direttive della Circ. Min. n. K.28.1 del 8.4.1991) di cui appresso:
1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i discendenti in linea retta, compreso il soggetto che rivendica il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, con traduzione in lingua italiana se rilasciato all’estero;
4. atti di matrimonio dei discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del soggetto rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, anch’essi accompagnati da traduzione ufficiale italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6. certificato di morte.
Tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all’estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato interessato aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961).
Dal 22.06.2022 le domande di cittadinanza iure sanguinis per via giudiziale vanno presentate nel Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza e non più presso il Tribunale di Roma.
Per info :scrivere a : vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it ; contattare il numero 0039 090 346288