SCUOLA E L.104/1992; TRASFERITE DUE DOCENTI PER ASSISTERE I GENITORI
I casi hanno riguardato due docenti referenti unici dei genitori( padre e madre) che assistiti dallo studio dell’avvocato La Cava avevano presentato domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 specificando di aver diritto di precedenza in quanto figlio e referente unico di persona in situazione di handicap grave.
hanno lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto e contestava che non gli fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza stante la non previsione nel C.C.N.I. del 28.01.2022 di alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l’assistenza dei familiari portatori di handicap con connotazione di gravità. Lamentava la violazione dell’art 33 L. 104/92, dell’art 601 D.Lgs 297/94, della L. 107/15. Chiedeva conseguentemente che venisse riconosciuto il diritto di trasferimento nel Comune / Provincia di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al proprio padre e madre.
Il Giudice del lavoro di Messina con ordinanze del 26.8.022 ( leggi qui) ha accolto i ricorsi e disposto il diritto del ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia di Messina secondo l’ordine indicato in domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33 l. 104/1992;
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici di parenti/affini sino al terzo grado di contattare lo studio allo 090 346288 e proporre ricorso d’urgenza volto ad ottenere il trasferimento.