SCUOLA: LA LAUREA + 24 CFU SONO TITOLO ABILITANTE
LA LAUREA + I 24 CFU SONO TITOLO ABILITANTE.
A stabilirlo è una ordinanza del Tribunale di Messina che accoglie un ricorso dello studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava.
Il caso ha riguardato un ricorrente con laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Messina in data 28.10.1992, idoneo alla docenza sulle classi di concorso A045 – Scienze economico- aziendali, A046 – Scienze giuridico – economiche, A047- Scienze matematiche applicate; che aveva altresì conseguito i 24 crediti formativi universitari in settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche – previsti dall’art. 5 D.lgs. 59/2017 – presso la “Accademia delle Belle Arti Fidia”; che in data 27.07.2020 aveva formulato tempestivamente domanda volta all’inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per le classi di concorso sopra indicate; che inoltre, con istanza dell’30.07.2020 aveva chiesto l’inserimento nella seconda fascia d’Istituto nonché nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; che in data 01.09.2020 erano state pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posto comune e sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nelle quali gli erano stati riconosciuti il punteggio di n. 38,50 punti per la classe di concorso A047, per la classe di concorso A045, e per la classe di concorso A046 ; che in ultimo con nuova istanza del 23.7.021 aveva chiesto di essere inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per la provincia di Messina, istituite con OM n. 60/2020 e vigenti per il biennio 2020/21 e 2021/22, disciplinato dal DM n. 51/2021; che l’amministrazione statale con nota del 28.7.021 aveva rigettato la richiesta di inserimento in 1^ Gps sull’erroneo assunto che “ il titolo non è valido ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi gps”.
Tutto ciò premesso, rilevava che il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 richiedeva uno specifico requisito per l’accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituiva il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato), determinando una equiparazione tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. Sosteneva che pertanto i docenti che avevano conseguito la laurea e dei 24 CFU dovevano considerarsi in possesso di titolo abilitante ai fini dell’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali.
il Tribunale di Messina con ordinanza del 7.9.021( LEGGI QUI ) ha statuito che “i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente – nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”.
Il Tribunale di Messina ha quindi accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
L’Avvocato La Cava consiglia a tutti i laureati con 24 cfu di contattare lo studio ai numeri 090 346288 . 090. 6710007 al fine di proporre immediato ricorso.