SCUOLA: TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE PARENTE DISABILE
IL TRIBUNALE DI LOCRI CI DA RAGIONE:
REFERENTI UNICI DI PARENTI E/O AFFINI DISABILI EX L.104/1992 HANNO IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Il caso ha riguardato una docente della scuola secondaria di secondo grado, in servizio a Siderno; che aveva partecipato alla mobilità interprovinciale presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, chiedendo di accertare il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992; indicando quali sedi preferite scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Vibo Valentia
la stessa era referente unico dal parente disabile non riconosciuto come precedenza del CCNI scuola.
Il Tribunale di Locri con sentenza del2.1.2026 ha disposto l’assegnazione della docente , stante la violazione della direttiva CE 78/2000 presso le sedi rientranti nel Comune/Provincia di Vibo Valentia che le consentano di prestare assistenza continua alla madre disabile in condizioni di gravità, con condanna dell’Amministrazione al relativo adempimento.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti care giver che assistono parenti e/ affini sino al terzo grado disabili di contattare lo studio ai num 090.346288- 090.6010007 e far valere i propri diritti volti al trasferimento interprovinciale.