202312.19
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SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE: PROVVEDIMENTO ANNULLATO

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ANNULLATO
L’Ufficio Scolastico Regionale sospende docente dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni ma a sanzione non è tipizzata dalla norma.
Condannato l’ Usr anche al pagamento delle spese legali.

Il caso ha riguardato una docente a tempo indeterminato che ha adito il Tribunale di Messina per ottenere in via cautelare la revoca della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a quindici giorni, indebitamente disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale, e per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, eccependone il difetto di tassatività/tipicità e la sproporzione.
La docente ha impugnato il provvedimento per mezzo dell’Avvocato Vincenzo La Cava il quale ha eccepito la violazione del principio di tassatività e tipicità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 492 d. lgs. n. 297/1994, discordando con la lettera della legge la sospensione dal servizio di quindici giorni, irrogatale per motivi non riconducibili a quelli previsti dalla normativa.
Sarebbe infatti prevista dalla normativa la sanzione della “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese”, nella quale i resistenti ritengono che correttamente rientri la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15” comminata nel caso in esame.
A mente del disposto normativo, tale sanzione va irrogata nell’esclusiva ipotesi di atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di docente, che parte ricorrente non riteneva integrati, diversamente opinando il resistente.
L’art. 492 del suddetto decreto prevede le sanzioni applicabili al personale docente e segnatamente la censura, la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese, la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi, la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi ed infine la destituzione.
Orbene con la sentenza del 19.12.023 il Tribunale di Messina ( leggi qui) ha disposto , “siccome le norme punitive sono norme speciali per definizione e, come tali, sono insuscettibili di interpretazione analogica, fino a quando l’ordinamento non prevederà esplicitamente la sanzione della sospensione dal servizio (che è cosa diversa dalla sospensione dall’insegnamento) anche per i docenti, i dirigenti non avranno competenza in tale materia” (Corte d’Appello Milano, sez. lav., n. 1160/2019).
L’Ufficio Scolastico Regionale procedeva alla contestazione disciplinare ed infine all’irrogazione di una sanzione, la sospensione dal servizio, non tipizzata alla luce della normativa di riferimento.
A dire del Tribunale di Messina con sentenza del 18.12.023 Risulta pertanto fondata la doglianza relativa alla tassatività e tipicità della sanzione irrogata, dal momento che ex lege non è prevista l’applicazione della sanzione conservativa oggetto di giudizio”.
Ne è conseguito che il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quindici giorni, irrogata dall’Ufficio Scolastico Regionale e condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali”