STORICA VITTORIA: VINCOLO QUINQUENNALE ILLEGITTIMO
STORICA VITTORIA: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL VINCOLO QUINQUENNALE .
il caso ha riguardato un docente assistito dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava insegnante di scuola secondaria di secondo grado e attualmente in servizio presso l’IS Don Colletto di Corleone, quale vincitore di concorso indetto ex DDG n. 85/2018, assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’1.9.2019, ha proposto, al Tribunale di Termini Imerese, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, azione cautelare in corso di causa, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., esponendo:
di intendere partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022, di aver quindi presentato domanda per tramite dell’apposito portale web, con allegata istanza di partecipazione in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 (disposizione di bando che richiama l’art. 13, comma 3, del D Lgs. 59/2017, come modificato dall’art 1, comma 792, lettera m), numero 3), L. n. 145/2018, che prevede – in danno dei docenti assunti da graduatorie di merito regionali immessi in ruolo nell’anno 2019-2020, e non anche di quelli immessi in ruolo nel 2018, pur provenienti da medesimo concorso – il c.d. vincolo quinquennale di permanenza in sede – cfr. prosieguo dell’espositiva per maggiori dettagli – facendo salve alcune eccezioni);
che in particolare, infatti, l’art. 13, comma 2 del citato decreto esclude l’applicazione del vincolo di permanenza minima – per quanto di interesse in questa sede – nelle ipotesi di operatività dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
che la disabilità grave della madre del ricorrente è stata di fatto certificata in data 13.2.2020 e, quindi, in momento successivo; che pertanto il diniego al trasferimento è illegittimo nella misura in cui non si è fatta applicazione della deroga normativa;
che il vincolo quinquennale e l’ordinanza ministeriale 106/2021 sono in ogni caso illegittimi, per contrasto del limite quinquennale con norme inderogabili di legge, con particolare riferimento agli artt. 21 e 33 della l. 104/1992 e all’art. 601 t.u. scuola, traducendosi il citato limite in una negazione di diritti costituzionalmente garantiti (art. 3 Costituzione, art. 26 Carta di Nizza, Convenziona delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006) e del diritto di precedenza assoluta in sede di mobilità senza possibilità di interferenze ad opera di norme ministeriali o legislative; nonché per contrasto con il diritto comunitario per violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta;
che gli deve quindi essere consentito partecipare alla mobilità ed altresì ottenere una “corsia preferenziale” e una priorità nella scelta dell’assegnazione della sede;
che, posto quanto sopra circa il fumus boni iuris, sussiste il periculum in mora, atteso che, nelle more del giudizio di merito, presumibilmente destinato a protrarsi a lungo, la madre non potrebbe beneficiare dell’assistenza del ricorrente, il quale resterebbe costretto a lavorare a Corleone, distante oltre 170 chilometri dal Comune di Barrafranca, indicata come sede di ricongiungimento e luogo di
residenza della disabile da assistere;
che sussiste, pertanto, urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., all’accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Il tribunale di Termini Imerese ( leggi qui) ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la sua situazione correttamente ricondotta ad una delle deroghe sancite dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 59/2017, conformemente al quale il limite di permanenza minima nella sede opera “…salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”; secondo la prospettazione del ricorrente, quindi, la certificazione di disabilità grave della madre, regolarmente allegata alla domanda di mobilità comporterebbe l’applicazione, alla sua domanda di trasferimento, della deroga al limite temporale, essendo il riconoscimento della disabilità successivo al termine di presentazione delle istanze del relativo concorso.La deduzione, documentalmente provata, deve essere condivisa, in mancanza peraltro di qualsiasi contestazione della parte resistente in ordine alla regolarità, adeguatezza e completezza della documentazione allegata alla domanda di mobilità.L’operatività della deroga normativa comporta, pertanto, il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità.
Il fumus della domanda cautelare deve ritenersi esistente anche per il diverso e ben più ampio profilo della violazione degli artt. 21 e 33 della l. 104/1992 e dell’art. 601 t.u. scuola – che l’applicazione del limite quinquennale comporterebbe – atteso che va riconosciuta al ricorrente anche la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale in favore del personale che presta assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità.
in definitiva il Tribunale ha statuito che ” accoglie il ricorso cautelare e dichiara il diritto del ricorrente a partecipare alla mobilità interprovinciale per l’anno 2021-2022, nonché il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore del ricorrente nelle suddette operazioni di mobilità interprovinciale, in una delle sedi richieste seguendo l’ordine delle preferenze espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione”.
L’Avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti soggetti a vincolo quinquennale ( ora triennale) di contattare lo studio ai numeri 090 346288 . 090. 6710007 e proporre immediato ricorso.