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TRASFERITA CANCELLIERE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

Con sentenza del 21/06/2022 Il Tribunale di Messina ( leggi qui) sezione Lavoro ha accolto un ricorso presentato da un assistente giudiziario da Civitavecchia a Messina per assistere il padre disabile.
Il caso ha riguardato una assistente giudiziario assunta alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso l’Ufficio Unep del Tribunale di Civitavecchia , ottenendo sino al 8.12.2022 e su posto vacante, assegnazione temporanea ex art 42 bis d.lgs. 151/01 presso la Procura della Repubblica per i minori di Messina, ove attualmente prestava servizio;
la stessa assistita dall’Avvocato Vincenzo La Cava ha formulato , al di fuori della procedura di interpello, istanza con la quale aveva chiesto all’amministrazione resistente, stante la sussistenza di posti vacanti e disponibili presso la Procura della repubblica per i minorenni di Messina, accertarsi il proprio diritto al trasferimento ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando quale sede lavorativa più prossima al padre disabile.
Il Ministro di Giustizia aveva rigettato la predetta istanza sull’errato presupposto della “per ciò che concerne l’istanza di trasferimento, giova rappresentare che questa Amministrazione tutela la disabilità, in considerazione della stabilità della sede di servizio, attraverso l’assegnazione provvisoria fino a cessazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza a familiare disabile. Infatti, i trasferimenti del personale sono regolati dall’Accordo siglato con Organizzazioni Sindacali il 15 luglio 2020 che prevede la pubblicazione dei posti mediante interpello. Al di fuori di tale procedura non è possibile disporre trasferimenti, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non è legittimata al trasferimento ai sensi dell ‘art. 35 del D.Lgs. 165/2001.”;
A fronte di tali evidenti lesione la stessa si sarebbe vista costretta al termine del beneficio dell’assegnazione temporanea a rientrare dal 8.12.022 presso la sede di Civitavecchia, con conseguente irreparabile danno per il padre disabile e pertanto eccepiva l’illegittimità del diniego di trasferimento per violazione degli art 21, 33 della Legge 104/92 e della legge n.183/2000, attesa la sussistenza di posti disponibili nella sede richiesta e in specie presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Evidenziava inoltre che l’accordo sulla mobilità interna del 15.7.2020 prevedeva all’art. 13 c, che consentiva la mobilità ex art. 33 legge 104/1992 anche al di fuori di una procedura di interpello e l’irrilevanza del vincolo quinquennale di permanenza presso la sede di destinazione.
Il Ministro della Giustizia, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Giudice del Lavoro dott.sa La Face ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato La Cava e ordinato il trasferimento presso il Tribunale di Messina.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti gli assistenti giudiziari che assistono parenti e/o affini sino al terzo grado di contattare lo studio ai numeri 090 346288 e 090.6010007 e proporre ricorso d’urgenza volto al trasferimento