TRASFERITA DOCENTE ASSUNTA ANTE 2014: MOBILITA’ 2016 ILLEGITTIMA
Ancora una vittoria da parte dello studio dell’avvocato La Cava.
Il Tribunale di Catania con Sentenza n. 553/2020 del 11/02/2020 ( leggi qui) ha trasferito una docente catanese assunta ante 2014 in servizio a Torino perchè illegittimamente scavalcata da docenti assunti nel 2012 con punteggi inferiori.
La ricorrente assistita dallo studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava deduceva di essere insegnante abilitata nella scuola di istruzione primaria ed immessa in ruolo l’1 settembre 2014 presso una scuola di Caselle Torinese; di essere stata temporaneamente assegnata, per l’anno scolastico in corso all’atto della proposizione del ricorso presso una scuola di Catania; di avere presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, quale docente assunta entro l’anno scolastico 2014-2015 (cfr. la domanda di trasferimento interprovinciale allegata al ricorso); di avere indicato, quali prime preferenze, i seguenti ambiti della Sicilia- provincia di Catania: 0006, 0010 e 0009 e di aver avuto riconosciuto un punteggio di 63, segnatamente 57 (punteggio base) più 6 (punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento). Lamentava di non aver ottenuto nella procedura di mobilità il chiesto trasferimento e che diversi aspiranti al trasferimento, partecipanti alle fasi successive alla sua -B2, B3, C e D- avevano inveceottenuto il trasferimento presso gli ambiti dalla stessa prescelti, pur avendo un punteggio inferiore e senza essere titolari di diritto di precedenza. Si doleva, in definitiva, del mancato accoglimento della domanda di trasferimento nell’ambito provinciale di Catania nonostante il maggiore punteggio posseduto rispetto ad altri docenti e della mancata applicazione del criterio meritocratico in luogo di quello -meramente casuale- della preferenza indicata in domanda.
il Tribunale di Catania ha statuito che “Dal complesso delle disposizioni contrattuali richiamate discende che ciascun docente partecipante alla fase B1 della mobilità avrebbe potuto esprimere un proprio ordine di preferenza tra le scuole nonché tra gli ambiti della Provincia di destinazione (diversa da quella di attuale titolarità); che, per ciascuna preferenza, avrebbe dovuto essere compilata una graduatoria, da scorrere secondo il punteggio e, solo in caso di parità di punteggio e di eventuali precedenze, secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica; che, ove il docente si fosse posizionato in graduatoria in manierautile ad ottenere il primo ambito prescelto, avrebbe potuto conseguire la titolarità di una scuola secondo l’ordine di preferenza espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente, sarebbe stato assegnato ad un ambito, se richiesto. Quanto sopra premesso, rileva il Tribunale come sia documentato in atti che presso l’Ambito provinciale di Catania la docente Buonpane Emanuela Nunzia, con punti 12, ha ottenuto il trasferimento presso l’ambito 0009, come pure Bontempo Rosalia con punti 18; che Barbella Filippo con punti 25 ha ottenuto il trasferimento presso l’ambito 0010 (e così gli altri docenti indicati in ricorso). Gli ambiti indicati ricadono nella provincia di Catania e la ricorrente ha partecipato alla fase B1della mobilità (trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15, in quanto immessa in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015 e richiedente il trasferimento al di fuori della Provincia di titolarità), mentre i docenti menzionati hanno partecipato a fasi successive (assegnazione ambito provinciale).
Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso è disposto “il diritto della ricorrente a conseguire, nell’ambito della procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017, l’assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell’ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto.
Per l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante nell’ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità.”
L’avvocato La Cava suggerisce a tutti i docenti assunti ante 2014 e 2015 da gae di proporre immediato ricorso contattando lo studio allo 090 346288 ed inoltrando la seguente documentazione:
1. contratto immissione ruolo;
2.domanda di mobilità 2016;
3.lettera di notifica:
4.mail di omesso di trasferimento;