202207.11
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TRASFERITA DOCENTE CATANESE PER ASSISTERE LA MADRE

Con sentenza del 23/06/2022( leggi qui)  il Tribunale di Catania da ragione allo studio legale La Cava e trasferisce docente per assistere la madre.
Il caso ha riguardato una docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 che al momento della presentazione del ricorso in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l’I.C. “C.D.I Nicola Spedalieri” di Bronte.
La stessa aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale per l’a. s. 2020/2021 e indicato, come prime preferenze, diverse scuole rientranti nel comune di Bronte, Adrano, Randazzo, Paternò, Misterbianco, i vari distretti 021,022, 023, 066 018, il Comune di Catania e/o ricadenti nella provincia di Catania, secondo un ordine di preferenza, di avere la necessità di assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, si doleva del mancato riconoscimento nelle operazioni di mobilità interprovinciale del trasferimento richiesto, in violazione del diritto di precedenza ex art. 33 L.104/92;
La stessa assistita dall’avvocato Vincenzo La Cava ha presentato ricorso ed il Giudice del lavoro di Catania ha disposto che ” la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3-quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3-bis d.lgs. 165 cit.).
Ciò posto, deve rilevarsi che nell’ordinamento scolastico non sono previste, a livello di normazione legislativa primaria, deroghe alle tutele previste per i disabili dall’art. 33 l. 104/1992 o per i lavoratori che li assistono, le quali dunque, per quanto premesso circa i limiti di operatività della contrattazione collettiva, non possono essere diversamente regolate – soprattutto se in modo peggiorativo verso alcune categorie – dalla contrattazione collettiva integrativa. Quest’ultima, pertanto, non è autorizzata ad introdurre differenziazioni tra i disabili contemplati dall’art. 33, l. 104/1992, né a discriminarli in ragione del tipo di legame parentale o di affinità con la persona che li assiste, nell’ambito dello stesso perimetro fissato dall’art. 33 cit. (“…coniuge, parente o affine entro il secondo grado…”), pena lo stravolgimento degli equilibri fissati dal legislatore e la riduzione dell’ambito di tutela da esso riconosciuto in favore della platea di persone in stato di handicap grave, che necessitano di assistenza, che la legge ha ritenuto di individuare con l’analitica indicazione dei rapporti (coniugali, parentali e di affinità) ivi previsti”.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Catania ha disposto “la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo del 06.03.2019 del comparto scuola e , nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, comma 5, legge n. 104/1992, 601 d.lgs. n. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al dipendente figlio referente unico di disabile grave, ex art. 3, co. 3, legge n. 104/1992 e, per l’effetto, il diritto della ricorrente  alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2020/2021; condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt.33 legge n. 104/1992 e 601 T.U. scuola, nell’ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all’epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili;
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non hanno ottenuto il trasferimento di contattare lo studio ai numeri 090.346288 – 090.6010007 ed avviare ricorso d’urgenza volto ad ottenere il trasferimento.