TRASFERITA DOCENTE CON FIGLIA INFERIORE A TRE ANNI
Altra vittoria per lo studio legale La Cava: docente con figlia inferiore a tre anni trasferita.
Applicato l’art 42 bis del d.lgs 151/01.
Il caso ha riguardato una docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l’Istituto “Enzo Rossi” di Roma che aveva chiesto con istanza del 1 settembre 2022 di usufruire del diritto all’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso una sede nel comune di Messina, dove lavora il coniuge, rappresentando di avere un figlio minore di tre anni;
Detta istanza è rimasta senza esito. Ha chiesto pertanto di ordinare alla datrice die lavoro di disporre l’assegnazione temporanea presso la sede richiesta.
il tribunale di Roma con ordinanza del 18.11.022( LEGGI QUI) accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato La Cava ha sostenuto che Nel caso in esame va rilevato che : la ricorrente ha un bambino in tenera età e la residenza familiare è a Messina. La distanza tra la sede di lavoro ( Roma ) e il luogo di residenza rende impossibile uno spostamento quotidiano della docente. È evidente che l’avvicinamento al comune di residenza le consentirebbe una maggiore presenza in famiglia e quindi una maggiore assistenza al figlio e che i tempi di un giudizio ordinario potrebbero gravemente pregiudicare le ragioni di tutela della prole, disponendo l’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01 ad una delle sedi disponibili del Comune/Provincia di Messina quale docente di scuola secondaria di secondo grado anche in sovrannumero.
Tutti i docenti genitori con figli inferiori a tre anni possono contattare lo studio legale La Cava ai numeri 090- 346288- 090- 6010007 per far valere i propri diritti.