TRASFERITA DOCENTE DA COSENZA A MESSINA PER ASSISTERE LA MADRE
Ancora una vittoria per lo studio legale La Cava
Il caso ha riguardato una docente della scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.C. “ Giovanni XXII” di Messina;
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 183 del 23 marzo 2020, presentando domanda di trasferimento interprovinciale;
con la predetta domanda aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza;
In particolare, aveva indicato quali sedi preferite diverse scuole e distretti rientranti nel comune di Messina, chiedendo con apposita istanza l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che la propria madre, risultava portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992 giusta verbale rilasciato dalla Commissione medica INPS;
Non le era stata assegnata la precedenza richiesta per effetto dell’illegittima applicazione ed attuazione dell’O.M. n. 183/2020 attuativa del CCNI del 31 dicembre 2019, prorogato nonostante la disponibilità dei posti.
L’avvocato La Cava aveva proposto ricorso ex art 700 cpc e successivo ricorso di merito il Tribunale di Messina con sentenza del 27.4.022 ( leggi qui) ha accolto il ricorso disponendo che “l’inciso “ove possibile” fa riferimento ad esigenze organizzative dell’amministrazione, ossia alla sussistenza di posti vacanti e/o disponibili in pianta organica, ma non certo alle condizioni soggettive dell’assistito, sicché non consente una graduazione delle situazioni di assistenza (al genitore o al figlio), tutte parimenti meritevoli di tutela. Reputa, infine, questo decidente che il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, giuridicamente rilevanti e costituzionalmente protetti, ossia l’interesse dell’invalido ad avere garantita l’assistenza familiare, da un lato, e l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e alla efficiente gestione della mobilità del personale, è stato operato dall’art. 33 della legge n. 104/1992, espressamente richiamato dall’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, sicché – contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 – non può essere operato in modo difforme dalla contrattazione collettiva” (Trib. Messina, sez. lav., n. 1073/2021).
In tal senso ha disposto ” ordina all’Amministrazione scolastica resistente di trasferire la ricorrente nella scuola Cesare Battisti cod. MEEE88203R quale docente di scuola primaria nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992″.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e che non otterranno il trasferimento di contattare lo studio ai numeri 090 346288- 090-6010007