TRASFERITA DOCENTE “IMMOBILIZZATA” DA LUCCA A CATANIA
Ancora una vittoria dello studio legale La Cava.
Dopo anni di sacrifici finalmente riportiamo a casa una docente di Catania titolare a Lucca.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento nell’ambito della procedura di mobilità scuola primaria relativa all’anno scolastico 2016/2017.La ricorrente è stata assunta in data 27.11.15 quale docente di scuola primaria, posto comune ed attualmente presta servizio presso l’Istituto Comprensivo Paolo Vasta di Acireale (Catania)
La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta nell’anno 2015, nella c.d fase C, indicando ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
In particolare la docente con punteggio 18+6 ha indicato quale ambito A006 e seguenti preferito quello della Regione Sicilia provincia di Catania.
Il Tribunale di Catania con sentenza del 7 giugno 2021 ( LEGGI QUI) ha disposto in accoglimento del ricorso che ” La predetta domanda della ricorrente è fondata e va accolta sotto il profilo assorbente dell’illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all’assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell’assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all’assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita merce le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo.
La ricorrente è stata trasferita nell’ambito 6 di Catania.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 o 2015 da Gae di contattare lo studio ai numeri 090 346288 – 090 6010007 ed avviare ricorso con scadenza al 30.6.2021.