TRASFERITE DUE DOCENTI CATANESI PER ASSISTERE I GENITORI DISABILI
Altra vittoria per lo studio legale La Cava: 2 docenti catanesi referenti unici di genitori disabili trasferite
I casi hanno riguardato due docenti assistite entrambe dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava in particolare una docente di ruolo di scuola primaria con sede di titolarità presso la scuola Collodi di Torino e assegnazione provvisoria, all’epoca del ricorso, presso l’I.C. “Pitagora” di Misterbianco; prestava , nella qualità di referente unico, assistenza alla madre, residente a Zafferana Etnea (CT) persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n.104/1992; al fine di assicurare la dovuta assistenza al genitore, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale in occasione delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021 chiedendo di fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992;
La stessa non aveva ottenuto il trasferimento ed ha adito il competente Tribunale di Catania al pari di altra sua collega docente di ruolo di scuola primaria con sede di titolarità presso l’I.C. BONATE SOTTO “DE GASPERI” di Bergamo e assegnazione provvisoria, all’epoca del ricorso, presso l’I.C. “Giuseppe Guzzardi” di Adrano; quest’ultima aveva prestato , nella qualità di referente unico, assistenza alla madre, residente a Randazzo (CT) persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n.104/1994;
– che, al fine di assicurare la dovuta assistenza al genitore, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale in occasione delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021 chiedendo di fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992;
Il Tribunale di Catania ha accolto entrambi i ricorsi ( leggi qui) disponendo la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo 2019/2022 del comparto scuola, nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e 601 d.lgs. n. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al docente figlio referente unico di disabile grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e, per l’effetto, il diritto delle ricorrenti alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2020/2021 nonchè la condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt. 33 legge n. 104/1992 e 601 T.U. scuola, nell’ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all’epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili;
L’avvocato Vincenzo La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici di disabili di contattare lo studio legale la Cava , stante la imminente procedura di mobilità, al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti volti ad ottenere il trasferimento interprovinciale, allo 090 346288- 090.6010007