201906.19
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TRASFERITO DOCENTE: RICONOSCIUTA PRECEDENZA PER ASSISTERE IL PADRE

Ennesima sentenza favorevole in materia di trasferimenti interprovinciali.
Il Tribunale di Messina con sentenza n. 339/2019 ( clicca qui)  ha ordinato al Ministero resistente di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali.
Il caso ha riguardato un docente in servizio in Emilia Romagna che aveva indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia, provincia di Messina , chiedendo, con apposita istanza,( domanda integrativa cartacea) l’accertamento del diritto alla precedenza, atteso che suo padre risultava portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992;
Il Tribunale di Messina ha dispoto che ” l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” con il solo limite derivante dall’inciso “ove possibile”.
ancora una vittoria da parte dello studio legale La Cava ed altro trasferimento ottenuto.
In prossimità dei movimenti del 24 giugno contatta lo studio allo 090 346288 oppure inoltra una mail a vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it per ogni informazione utile per ricorrere.
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