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TRIB COSENZA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE LA MADRE

ENNESIMA VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE LA CAVA: IL TRIBUNALE DI COSENZA CON SENTENZA DEL 1 APRILE 2021 ( CLICCA QUI) RICONOSCE IL DIRITTO DI PRECEDENZA PER ASSISTENZA ALLA MADRE TRASFERISCE  DOCENTE.
Il caso ha riguardato un docente assunto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.9.2015, quale docente di scuola primaria, con sede di titolarità in Roma;
Lo stesso aveva ottenuto, per l’anno scolastico 2019/2020, l’assegnazione provvisoria presso l’I.C. di Casali del Manco ed era unico figlio referente a prestare assistenza alla propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.n. 104 del 1992);
Il docente assistito dall avvocato La Cava aveva richiesto il trasferimento nell’ambito territoriale comprendente il luogo di residenza del genitore deducendo la illegittimità del comportamento del MIUR e concludeva chiedendo, previa declaratoria del suo diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale relativa all’anno scolastico 2020/2021e ad assegnarlo, per trasferimento interprovinciale, anche in sovrannumero in una delle scuole ed ambiti della provincia di Cosenza secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.
Il Tribunale di Cosenza accogliendo il ricorso ha acclarato che “è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente. La deroga alla L. 104/1992 ad opera del CCNI mobilità non è dunque legittima”
In conseguenza il Giudice del lavoro ha accertato “il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art.33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 e per l’effetto ordina al MIUR di trasferire il ricorrente in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità per l’anno 2020/2021 con la precedenza di cui all’art. 33 citato”;
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti di inserire tra gli allegati della domanda di mobilità il verbale della commissione medica 104/1992 e/ o il decreto di omologa allegando apposita istanza cartacea presente sul sito www.avvocatovincenzolacava.it al fine di garantirsi la possibilità di proporre ricorso all’esito della pubblicazione dei movimenti( giugno 2021)
per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288 090 6010007