TRIB.PERUGIA:DOCENTE ASSUNTA ANTE 2014 RIENTRA A PALERMO
CLAMOROSA SENTENZA
Il Tribunale di Perugia accoglie ricorso presentato da una docente assistita dall’Avvocato Vincenzo La Cava e la trasferisce da Perugia a Palermo.
Il caso ha riguardato una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato presso Istituto Comprensivo 15 di Perugia in data 2.9.013, ed attualmente in servizio presso il medesimo Istituto;
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 con priorità rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando 6 ambiti 8 provincie e 27 scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento; che in particolare ella, con punteggio 54 + 6, ha indicato quali ambito preferito quello della Regione Sicilia 0021/0017/0019 provincia di Palermo; che dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall’ambito provinciale di Palermo ( ambito 0021) e successivi per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1; che, dall’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall’Usp di Palermo risultano assegnati docenti per effetto dell’illegittima applicazione/attuazione dell’O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D.
Il giudice accogliendo le doglianze mosse dall’avvocato La cava ha disposto( LEGGI QUI) che ” Lo stesso CCNI, nell’allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia presentato istanza di partecipazione alla mobilità interprovinciale nella fase B1( poichè assunta ante 2014) e che abbia indicato, quale prima preferenza l’ambito 0021 della provincia di Palermo. Non risulta poi contestata la circostanza che ella possedesse un punteggio pari a 56 oltre a 6 punti per ricongiungimento familiare.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente così provvede: dichiara il diritto della ricorrente di essere trasferita presso l’ambito 0021 della Sicilia (primo ambito indicato nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017) e condanna il M.I.U.R. a disporre tale trasferimento.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 o 2015 di contattare lo studio allo 090 346288 ed inoltrare alla mail vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it la seguente documentazione al fine di avviare ricorso:
1. contratto immissione in ruolo
2. ultimo cedolino
3. domanda di mobilità 2016
4. lettera di notifica