TRIB ROMA E MESSINA TRASFERISCONO DUE DOCENTI
Due docenti assistite dall’avvocato Vincenzo La Cava ottengono il trasferimento per asssitere padre e madre disabili.
Nel primo caso In data 12.7.2019 la ricorrente proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso i distretti 028, 029, 036, 035, 038, 032, 031, 037 e/o presso le scuole ricadenti nel comune/provincia di Messina, ovvero in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.
La ricorrente, docente di scuola dell’infanzia posto comune titolare nel comune di Spoleto, Perugia, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso l’I.C.S. Francesco di Paola, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all’amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa la madre, e dichiarazione mediante la quale certificava, sotto la propria responsabilità di essere figlio referente unico della madre gravemente disabile.
Chiedeva quindi il riconoscimento, nell’ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.
A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva la precedenza richiesta, dando applicazione all’Ordinanza Ministeriale n.203/2019, attuativa a sua volta dell’art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992 al figlio unico referente del genitore disabile in situazione di gravità nell’ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.
La ricorrente chiedeva quindi, previa disapplicazione dell’art. 13 punto IV del CCNI mobilità poiché in contrasto con quanto previsto dalla legge a tutela dei disabili, di accertare il diritto della stessa al riconoscimento della precedenza alla stessa spettante e, in conseguenza, il trasferimento richiesto.
Il Tribunale di Messina con sentenza del 19.11.2020 ( leggi qui) ha accolto il ricorso ed ordinato alle Amministrazioni scolastiche resistenti di trasferire definitivamente la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992;
Il secondo caso ha riguardato una docente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 01 settembre 2014, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, e di prestare attualmente servizio presso l’IPSSAR “TOR CARBONE” di Roma; di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020/2021, a seguito di emissione di ordinanza ministeriale 183/2020 evidenziando nella domanda di avere diritto alla precedenza assoluta ex articolo 33 legge 104/1992, presso le sedi indicate presso il comune/provincia di Messina in quanto figlia unica e chiamata ad assistere il padre o, affetto da handicap grave di cui all’articolo tre comma tre legge 104/1992 e di essere l’unica parente a doversene prendere cura, essendo orfana di madre.
Il Tribunale di Roma dapprima ha accolto il ricorso ( leggi qui) disponendo il trasferimento e , nel silenzio dell’amministrazione , l’avvocato La Cava ha proposto giudizio di ottemperanza con il quale loo steso giudice ha nominato il commissario ad acta e disposto il trasferimento
L’avvocato La Cava consiglia di proporre immediato ricorso.
Se sei parente e/o affine sino al terzo grado di disabile inoltraci la seguente documentazione:
a. Domanda di mobilità 2020/2021;
b. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
c. Lettera di notifica( risposta usp con il punteggio) ;
c. Mail omesso trasferimento;
d. Bollettino dei trasferimenti;
e. Ultima busta paga;
f. Contratto di immissione in ruolo;
g. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
h. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
i. Certificato storico di famiglia( del disabile);
l. Certificato di residenza del docente e del disabile;
m. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
n. autocertificazione del disabile che non presta il consenso al trasferimento del docente ad altra sede;
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288
Lo studio dell’avvocato la Cava continua ad ottenere i maggiori successi in materia di legge 104/1992 ed applicazione della precedenza per parenti ed affini sino al terzo grado dopo le vittorie ottenute presso i Tribunali di: Monza: Trib Catanzaro: V. Trib. Gela:V. Trib. Genova: V. Trib Termini Imerese: V. Trib. Tivoli: V. Trib Patti:V. trib Roma:V. Trib. Messina: V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: V. Tribunale di Vicenza;V. Trib. Ravenna;V. Trib Palermo:V. trib Brescia:V. trib Napoli;V. Trib Catania; Trib Vercelli;V. trib Potenza;V. Trib Monza;V. Trib Asti:V. Trib Pisa:i: V. Tribunale di Lodi; V. Trib. Paola;V. trib. Vibo Valentia; V. Trib Crotone: v. Tribunale di Trapani; V. Trib. Taranto:V. Corte di Appello di Catanzaro;Trib. Alessandria, Cosenza, Trib. Viterbo, Trib. Napoli Nord, Trib. Biella; Santa Maria Capua Vetere, Marsala.