TRIB. SIRACUSA:GLI ASSUNTI NEL 2015 O ANTE 2014 DEVONO ESSERE TRASFERITI
Ancora una vittoria da parte dello studio dell’avvocato Vincenzo La Cava .
Questa volta è il Tribunale di Siracusa che con Sentenza n. 836/2020 pubbl. il 13/10/2020 ( leggi qui) trasferisce docente di scuola primaria, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella fase C del piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015), provvisoriamente assegnata in provincia di Siracusa, esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità per tutti gli ambiti della provincia di Siracusa e che alla propria domanda era stato assegnato un punteggio pari a 53 punti (oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge) Rilevava che avrebbe dovuto ottenere il trasferimento richiesto, posto che, nei trasferimenti in ingresso, in Sicilia, nella medesima classe di concorso e sui medesimi ambiti scelti in domanda, erano stati trasferiti docenti privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto. Precisava, di non avere ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell’illegittimo meccanismo, introdotto dal CCNI dell’8.4.2016 e dell’OM 241/16, in favore dei docenti immessi in ruolo (idonei ma non vincitori) delle graduatorie del concorso 2012, reclutati nel medesimo anno e nella medesima fase C del piano di assunzioni. Rilevava che l’amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, aveva creato una illegittima riserva di posti per coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 e collocati, dalla contrattazione collettiva integrativa, nella fase B.3 della mobilità, consentendogli, per tale via, di muoversi, con precedenza ed esclusivamente, all’interno della provincia di assegnazione all’atto diassunzione (nella specie Siracusa) e non su scala nazionale come gli altri docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, il MIUR, l’USR per la Sicilia e l’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, al fine di sentire dichiarare il proprio diritto al trasferimento sulla base del criterio del punteggio, in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia, secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda, previa declaratoria di illegittimità della riserva dei posti accantonati di favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012 e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione convenuta di collocarla all’interno dell’ambito territoriale 0025 e 0026 della Regione Sicilia e, comunque, secondo l’ordine di cui alla domanda, per la classe di concorso posseduta sia per le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 che per quelle a venire.
Si costituivano il MIUR, l’USR per la Sicilia e l’Ufficio X Ambito territoriale di Siracusa, che contestavano quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Siracusa con sentenza esemplare ha statuito il principio secondo cui ” Sul punto, va rilevato che la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di procedure per l’assunzione in ruolo degli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 lett. a della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto della discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali in prospettiva delle conseguenti assunzioni, e nella concreta individuazione della graduatoria da sottoporre alle operazioni di scorrimento. La suddetta determinazione non risulta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i presupposti nell’assenza per molti soggetti risultati idonei al concorso del 2012 della possibilità di essere immessi in ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato – ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al D.lgs n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e, tuttavia, per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse (cfr. art. 109 lett. c della legge) – oltre che nella preferenza dello scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle relative a concorsi risalenti nel tempo.
Viceversa, la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva della mobilità interprovinciale, rispetto al momento dell’assunzione, non trovando alcun riferimento nell’ambito della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione di una sede definitiva, espressamente disciplinata dalla L. n. 107/2015.”, disponendo pertanto diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l’ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.
L’Avvocato La Cava dopo le vittorie ottenute presso i Tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Catania, Termini Imerese, Roma , Ravenna, Livorno, Perugia, Parma, Napoli, Bari, Monza, Caltagirone consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 o 2015 da Gae di contattare lo studio allo 090 346288 ed avviare immediato ricorso.