TRIBUNALE DI ASTI: docente trasferita per assistere il padre
Dopo le vittorie ottenute presso i Tribunali di : Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Catania, Palermo,Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Ravenna,Brescia,Vicenza, questa volta è il Tribunale di Asti ( leggi qui) a darci ragione con un provvedimento esemplare.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto , ai fini del trasferimento, non necessaria la convivenza con il disabile ma anche una assistenza effettiva.
Così ha statuito “atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i beneficiari dell’assegnazione o trasferimento, è necessario comunque che il lavoratore presti assistenza ad un parente o affine in situazione di handicap grave, anche saltuariamente e non in via esclusiva mentre non è più necessario che egli sia anche convivente. Sicché deve ritenersi che, in presenza dell’appena indicata dizione normativa, venuti meno i requisiti della continuità e dell’esclusività, sia oggi sufficiente che il lavoratore presti assistenza al disabile, anche insieme ad altri soggetti, purchè tale assistenza sia effettiva (cfr. Tribunale Bari, sez. lav., 29/05/2018; T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 08/08/2017, n. 1751)” ed infine ha ordinato al Ministero convenuto di assegnare la ricorrente ad un ambito della Provincia di Catania.
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