201811.27
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TRIBUNALE DI VENEZIA TRASFERISCE DOCENTE CON FIGLIA MINORE DI TRE ANNI

Anche il Tribunale di Venezia accoglie ricorso d’urgenza ex art.42 bis dlgs 151/2001 di docente messinese assistita dall’avvocato Vincenzo La Cava.
Con provvedimento cautelare n. cronol. 6683/2018 del 27/11/2018 ( leggi qui) il  Tribunale di Venezia ha “ordinato all’Amministrazione convenuta, in via cautelare ed urgente, di assegnare la ricorrente all’ambito della Provincia di Messina, in uno dei Comuni richiesti in via amministrativa”
Interessante l’iter logico seguito dal Giudice del lavoro secondo cui ” La norma del CCNI, che richiama espressamente l’art.42 bis del D. Lgs. 151/01 (v. lett. L), è all’evidenza più restrittiva, perché subordina l’assegnazione temporanea ad una analisi comparativa tra gli aspiranti, effettuando una graduatoria delle precedenze, che non trova riscontro nella disposizione di legge. L’art.42 bis cit., in quanto fonte primaria, non può d’altra parte subire una compressione ad opera della contrattazione collettiva, determinandosi altrimenti un illegittimo sovvertimento nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale che si ponga in contrasto (v. per tutte Cass. Sezione Lavoro n. 25379/2016). ”
L’avvocato La Cava consiglia a tutte le docenti con figli minori di tre anni di contattare lo studio allo 090 346288 , mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzo.lacava.it oppure visitare il nostro sito: www.avvocatovincenzolacava.it