MOBILITA’ 021/022: ECCO I RICORSI PER CHI NON HA OTTENUTO TRASFERIMENTO
Con la pubblicazione dei movimenti lo studio legale La Cava è lieto di illustrarVi, anche per quest’anno e dopo i numerosi successi ottenuti, i ricorsi volti ad ottenere i trasferimento entro il 31.8.021
Lo studio legale dell’avvocato La Cava ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali “boutique di eccellenza le fonti awards 2018 e 2019” per le vittorie ottenute in materia di mobilità interprovinciale nel comparto scuola.
Ora le parti contrattuali hanno sottoscritto il CCNI valido per il triennio 2019/2022 per il personale scolastico, presentando le medesime criticità già rilevate dal nostro studio legale ed accolte da numerosi Tribunali in tutto il territorio nazionale.
ECCO I RICORSI VOLTI AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE:
I docenti sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità sono:
1- RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO ASSUNTI DALLA GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 PER I QIALI SI APPLICA l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018:
“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”
Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l’anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
Il ricorso è volto a consentire anche ai docenti assunti dalle GMRE del concorso straordinario 2018 nell’a.s. 2019/2020 (anche ex DM 631/2018) di poter presentare domanda di mobilità territoriale.
L’ordinanza ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2021/2022 prevede evidenti discriminazioni tra docenti ammessi al FIT entro il 31 agosto 2018 e docenti nominati in ruolo dopo il 31 agosto 2018.
Il vincolo riguarda i docenti ex fit del concorso riservato 2018 che sono stati nominati in ruolo , in base a graduatorie approvate dopo il 31.8.2018 ed entro il 31 dicembre 2018 nell’anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica da 1.9.2019 in base all’art. 13 della legge 59/2017 come modificata dalla legge finanziaria 145/2018 in vigore dall’1.1.2019.
Più precisamente l’ordinanza attuativa del ccni 2021/2022 prevede un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non permette la mobilità territoriale e professionale per 4 anni successivi alla assunzione:
– per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018);
– per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.
In particolare, per i docenti immessi in ruolo ex DM 631/2018 (cd. FIT) successivamente al 1 settembre 2019, è previsto l’obbligo di permanenza quinquennale sulla sede, a differenza di coloro che, pur avendo partecipato alla medesima procedura concorsuale, sono stati immessi in ruolo precedentemente, ma le cui graduatorie sono state pubblicate in data successiva al 31.8.019.
Lo studio dell’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti sottoposti al vincolo quinquennale di proporre ricorso d’urgenza ex art 700 cpc innanzi al Tribunale del lavoro finalizzato a consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 ed il consequenaziel trasferimento .
Ecco i documenti per aderire:
1. domanda di partecipazione al concorso
2. contratto immissione in ruolo;
3. ultimo cedolino.
4 copia diffida
5. graduatoria di merito;
6 copia stato famiglia ( comprovanti eventuali esigenze di famiglia)
La presente documentazione deve pervenire IN FORMATO PDF alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it.
per ulteriori informazioni potrete contattare lo 090 346288 – 090 6010007
2- RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL.A.S. 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione,
Il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo inde-terminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegna-mento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano inter-venute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Ad eccezione dei:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Appare evidente che tale operazione non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,( lex specialis) in particolare dall’art. 601, laddove dispone: (1)“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e richiamando il combinato disposto di cui agli art 21 e 33 della legge 104/1992 , presenta la struttura della norma imperativa incondizionata (non derogabile) , attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 33 ed all’art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali.
Fattispecie diversa ed esclusa a nostro avviso dal vincolo quinquennale, è la categoria afferente i docenti con figli inferiori a tre anni i quali potranno richiedere assegnazione triennale ai sensi dell’art 42 bis d.lgs 151/2001 stante il silenzio del-la norma ispiratrice il vincolo quinquennale al fine di potersi avvicinare presso il luogo ove risiede il minore ed il genitore per tre anni anche non consecutivi cumulabili sino a 5.
La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizza-no gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
LE CATEGORIE DEI DOCENTI ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI MOBILITA SOGGETTI A VINCOLO QUINQUENNALE’:
L’azione sarà proponibile dinanzi al giudice del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 e sollevare la questione di legittimità costituzionale;
Il ricorso sarà proponibile dai:
1. docenti sottoposti al vincolo quinquennale referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado per fatti antecedenti la data di ex art 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento”.
2. Docenti con invalidità civile ex art. 21 L. 104/1992 del 67% (superiore a 2/3);
3. Docenti con figli inferiori ad anni 3;
Ecco i documenti per aderire:
1. contratto immissione in ruolo;
2. ultimo cedolino.
3 copia diffida;
4. verbale della commissione medica ex l.104/1992 o decreto di omologa;
5 copia stato famiglia ( comprovanti eventuali esigenze di famiglia)
La presente documentazione deve pervenire IN FORMATO PDF alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it.
per ulteriori informazioni potrete contattare lo 090 346288 – 090 6010007
3. RICORSO VOLTO AD OTTENERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA AL PARENTE ED AFFINE SINO AL TERZO GRADO ex legge 104/1992 ( art 3 comma 3) ED IL CONSEQUENZIALE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PRESSO LA SEDE OVE RISIEDE IL DISABILE:
Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento consentendo nell ‘ultima procedura di mobilità di ottenere oltre 250 trasferimenti :
(V. su tutti :Trib. di Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Viterbo, Vercelli, Vicenza, Brescia Barcellona Pozzo di Gotto, Asti, Palermo, Tivoli, Termini Imerese, Pisa, Genova, Paola, C. Appello, Catanzaro, Cosenza, Roma, Napoli, Patti, Monza, Gela, Prato, Vibo Valentia, Alessandria, Taranto, Benevento, Siracusa, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, con conseguente riconoscimento per il figlio referente unico (anche per il parente ed affine sino al terzo grado) del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e con conseguente trasferimento presso la prima sede indicata in domanda.
a) RICORSO rivolto al docente referente unico del PARENTE ED AFFINE DISABILE SINO AL TERZO GRADO (ex legge 104/1992 art 3 Comma 3).
Cosa dice la contrattazione collettiva nazionale?
La contrattazione collettiva con l’art. 13 esclude ancora il diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap riconosciuto
Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):
il figlio (al genitore anche adottivo);
il coniuge;
il genitore (SOLO all’interno della provincia).
La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.( c.d. assegnazione provvisoria).
L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile.
L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore.
Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale.
Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104.
Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:
a. PARENTI ED AFFINI DEL DISABILE SINO AL TERZO GRADO;
b. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):
QUALI SONO I REQUISITI PER ADERIRE:
Il docente al momento della presentazione della domanda di mobilità dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:
ESSERE REFERENTE UNICO DEL DISABILE
Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio (parente o convivente) che convive con il disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per aderire al ricorso (ex art 700 cpc), occorre
AVER RIOCHIESTO il riconoscimento del diritto di precedenza ( atteso che il sistema polis istanze on line non lo consente) COMPILANDO CORRETTAMENTE LA DOMANDA DI MOBILITA’ ED AVER INSERITO tra gli allegati della domanda on line :
1)IL VERBALE 104 RILASCIATO DALLA COMMISSIONE MEDICA ( o provvedimento omologa del Tribunale);
2) COPIA DELLA ISTANZA INTEGRATIVA CARTACEA
Al fine di proporre tempestivo ricorso d’urgenza occorrerà inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso ESLUSIVAMENTE in FORMATO PDF:
a. Domanda di mobilità 2021/2022 (nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica PENA LA INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO);
b. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
c. Lettera di notifica( risposta usp con il punteggio) ;
c. Mail omesso trasferimento;
d. Bollettino dei trasferimenti;
e. Ultima busta paga;
f. Contratto di immissione in ruolo;
g. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
g. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
h. Certificato storico di famiglia( del disabile);
i. Certificato di residenza del docente e del disabile;
l. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
m. autocertificazione del disabile che non presta il consenso al trasferimento del docente ad altra sede;
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.( Formati diversi non verranno presi in considerazione).
ECCO I NOSTRI SUCCESSI IN MATERIA DI PRECEDENZA EX. L.104/19992.
Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento consentendo ad oltre 100 docenti nell’a.s. 2019/2020 di ottenere trasferimento :
(V. su tutti :Trib. di Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Viterbo, Vercelli, Vicenza, Brescia Barcellona Pozzo di Gotto, Asti, Palermo, Tivoli, Termini Imerese, Pisa, Genova, Paola, Catanzaro, Cosenza, Roma, Napoli, Patti, Monza, Gela,Prato, Vibo Valentia, Trapani, Taranto con conseguente riconoscimento per il figlio referente unico (anche per il parente ed affine sino al terzo grado) del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e con conseguente trasferimento presso la prima sede indicata in domanda.
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2020) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL TRASFERIMENTO.
Ecco i nostri successi:
V Trib Monza: MOBILITA’E L.104 PADRE: TRIBUNALE DI MONZA TRASFERISCE DOCENTE COSENTINO
V. Trib Catanzaro: MOBILITA’ E L.104/1992: TRIBUNALE DI CATANZARO TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE LA MADRE
V. Trib. Gela: MOBILITA’ E L.104/1992 :TRIBUNALE DI GELA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE GENITORE
V. Trib. Genova: MOBILITA’ 2019/020 E L.104/92: ACCOLTO RICORSO TRIBUNALE GENOVA TRASFERISCE DOCENTE SIRACUSANA
V. Trib Termini Imerese: Tribunale di Termini Imerese riconosce precedenza per assistere madre e 4 anni di paritaria
V. Trib. Tivoli: MOBILITA’ E L.104/1992. IL TRIBUNALE DI TIVOLI TRASFERISCE DOCENTE AD ENNA PER ASSISTERE LA MADRE
V. Trib Patti: MOBILITA’ 019/20 PRIMA VITTORIA: RICONOSCIUTA PRECEDENZA l.104/92 PER MADRE E 13 ANNI PARITARIA
V. trib Roma:MOBILITA’ E L.104/1992: TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE DISABILE
V. Trib. Messina: Il Tribunale di Messina trasferisce due docenti per assistere madre e 6 anni servizio paritaria
V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: CLAMOROSA VITTORIA:TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.TRASFERISCE DOCENTE REFERENTE UNICA DEL PADRE
V. Tribunale di Vicenza : TRIBUNALE DI VICENZA: L.104/92 per la suocera.Trasferita altra docente catanese
V. Trib. Ravenna: ANCORA SUCCESSI. Docente napoletana rientra a casa. Tribunale di Ravenna riconosce precedenza al figlio referente unico.
V. Trib Palermo: L.104/1992: TRIBUNALE PALERMO ACCOGLIE RECLAMO E TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE MADRE
V. trib Brescia: TRIBUNALE DI BRESCIA ACCOGLIE RECLAMO:TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE LA MADRE
V. trib Napoli:MOBILITA’: IL TRIBUNALE DI NAPOLI TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE LA MADRE
V. Trib Catania: Precedenza ex legge 104/1992 :Il Tribunale di Catania trasferisce altra docente per assistere il padre
V. Trib Gela: MOBILITA’ E L.104: TRIBUNALE DI PAOLA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE
V. Trib Vercelli: L.104 PADRE: TRIBUNALE VERCELLI TRASFERISCE DOCENTE
V. trib Potenza: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI: Anche il Tribunale di Potenza riconosce la precedenza ex legge 104/1992 per il figlio referente unico
V. Trib Monza; MOBILITA’E L.104 PADRE: TRIBUNALE DI MONZA TRASFERISCE DOCENTE COSENTINO
V. Trib Asti: TRIBUNALE DI ASTI: docente trasferita per assistere il padre
V. Trib Pisa: MOBILITA’: TRIB. PISA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE SUOCERO
V. tribunale di Tivoli: MOBILITA’ E L.104/1992. IL TRIBUNALE DI TIVOLI TRASFERISCE DOCENTE AD ENNA PER ASSISTERE LA MADRE
v. Tribunale di Lodi; Altra docente trasferita: Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale accoglie reclamo riconosce precedenza legge 104/1992 del padre.
V. Trib. Paola; MOBILITA’ E L.104/1992: TRIBUNALE PAOLA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE
V. Trib Crotone: PRECEDENZA PER PADRE DISABILE L.104/92 VALE ANCHE NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI. TRASFERITA DOCENTE CALABRESE
v. Tribunale di Trapani https://avvocatovincenzolacava.it/mobilita-e-l104-1992-padre-tribunale-di-trapani-trasferisce-docente-agrigentina/
V. Trib. Taranto: https://avvocatovincenzolacava.it/mobilita-e-l-104-92-trib-taranto-trasferisce-docente-crotonese-per-assistere-il-suocero/
V. Trib Siracusa:
V Trib Benevento:
V. trib. Napoli Nord
V. Trib S. Maria Capua Vetere;
V. Trib Alessandria:
NB. Il mancato inserimento del verbale della commissione medica e/o omologa del Tribunale attestante la disabilità e della domanda cartacea tra gli allegati della domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea a mezzo racc a r o pec preclude la possibilità di proporre ricorso.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288: 090 6010007
4. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI
Anche in tal caso il nostro studio è stato tra i primi nel territorio nazionale ad ottenere provvedimenti di accoglimento (sebbene la giurisprudenza dei vari Tribunali non sia ancora univoca) con contestuale riconoscimento del servizio sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera e contestuale trasferimento.
CHI PUO’ ADERIRE:
Tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate ;
Il ricorso verte sulla disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI nella parte in cui non viene riconosciuto il servizio e contestualmente sul riconoscimento della parità scolastica già istituita con la l. 62 del 2000 ed il pedissequo diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto in domanda con il corretto punteggio.
Per aderire al ricorso, occorre inoltre la seguente documentazione:
1 .Domanda di mobilità con allegato D(ove occorre inserire tutto il servizio);
2. Copia della domanda cartacea integrativa;
3. Risposta dell’Usp(lettera di notifica);
4. Attestato di servizio pre ruolo o singoli contratti del pre ruolo della scuola paritaria;
5. Stralcio graduatoria ad esaurimento ove si evince punteggio pre ruolo;
6. Ultima busta paga;
7. Contratto di assunzione a t. ind.;
8. Mail di mancato trasferimento;
9. Domanda cartacea integrativa;
10. Bollettino trasferimenti;
11. Certificato di famiglia;
12. Reclamo avverso il mancato riconoscimento;
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.
Ecco alcuni dei nostri successi in materia di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria:
vedi:
V. Tribunale di Pordenone DECRETO RICOSTRUZIONE CARRIERA ILLEGITTIMO: RICONOSCIUTI 55 MILA EURO A DOCENTE
V. Tribunale di Locri: MOBILITA’: Tribunale di Locri riconosce 17 anni di servizio presso scuole paritarie
V. Tribunale di Velletri:PARITARIA: TRIBUNALE DI VELLETRI RICONOSCE 8 ANNI DI SERVIZIO PRE RUOLO
V. Tribunale di Caltagirone:Clamorosa sentenza del Tribunale di Caltagirone sul servizio svolto presso gli istituti paritari.
V. Tribunale di Roma: TRIBUNALE DI ROMA RICONOSCE 10 ANNI DI SERVIZIO PARITARIA E TRASFERISCE DOCENTE CALABRESE
V. Tribunale di Catania: SCUOLA PARITARIA. Il Tribunale di Catania riconosce 14 anni e trasferisce docente da Perugia a Catania
V.Trib.Cosenza: MOBILITA’ E PARITARIA:TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE 21 ANNI DI PRE RUOLO
V. Trib. Enna: PARITARIA:TRIB. ENNA RICONOSCE 9 ANNI E TRASFERISCE
V.Trib. Messina: MOBILITA’: IL TRIBUNALE DI MESSINA CON SENTENZA RICONOSCE 24 ANNI DI PARITARIA E 164 PUNTI
V.Trib. Bari: MOBILITA’ E PARITARIA: TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE 21 ANNI DI PRE RUOLO
V. Trib Napoli: SCUOLA PARITARIA: IL TRIBUNALE DI NAPOLI RICONOSCE 9 ANNI DI SERVIZIO PRE RUOLO
V. Tribunale Termini Imeres: Tribunale di Termini Imerese riconosce precedenza per assistere madre e 4 anni di paritaria
V.Trib., Palermo: PARITARIA: TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE 11 ANNI PRE RUOLO
NB . La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288 – 0906010007.
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO (ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL PUNTEGGIO .
5. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO (12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS;
Riteniamo che la contrattazione collettiva con la tabella di valutazione dei titoli esclude illegittimamente anche il riconoscimento del servizio e del punteggio (12 punti) per il conseguimento del titolo SSIS altamente qualificante avente valore concorsuale ottenuto a seguito della specializzazione e ciò in spregio all’art 1 comma 6 ter della legge 306/2000.
CHI PUO’ ADERIRE?
Tutti i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione SSIS:
DOCUMENTI NECESSARI:
Contratto di immissione in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2021/2022. (inserire il titolo abilitante)
3. Lettera di notifica (risposta ambito territoriale).
4. Titolo specializzazione SSIS.
5. Ultima busta paga.
6. Bollettino movimenti.
7. Stralcio GAE.
8. Domanda cartacea integrativa.
9.Certificato di famiglia.
N.B. La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio. Soltanto all’esito dei movimenti e non ottenuto il riconoscimento del punteggio contattare lo studio e proporre ricorso ( d’urgenza) ex art 700 cpc.il cui esito è previsto ( presumibilmente) prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Vittoria Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sentenza n. 124/2020 pubbl. il 25/02/2020;
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288. – 090 6010007
6.RICORSO VOLTO AD OTTENTERE IL TRASFERIMENTO PER I DOCENTI ASSUNTE ANTE 2014 E 2015 DA GAE per il mancato riconoscimento (nella procedura di mobilità 2016/2017) DELLA PRECEDENZA; (riapertura dei termini)
Abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i docenti ancora troppo lontani dalle proprie famiglie di poter ancora aderire al ricorso avverso le illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 laddove è stata prevista la riserva dei posti concessi agli idonei del concorso 2012 che con punteggio ed esperienza inferiore agli assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno ottenuto illegittimamente il trasferimento .
Il nostro studio invita pertanto tutti i docenti che si trovano nella medesima situazione di proporre celermente ricorso .
CHI PUO ADERIRE:
I docenti assunti ante 2014 e 2015 da Gae che hanno partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 e che sono stati pretermessi dagli idonei del concorso 2012 ed a cauaa di un algoritmo” impazzito”.
COME ADERIRE:
Occorre inoltrare via mail (vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) ED ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF la seguente documentazione:
Contratto immissione in ruolo;
Ultima busta paga o Decreto assegnazione provvisoria se ottenuta;
Domanda trasferimento 2016/017;
Lettera di notifica 016/017 (risposta usp);
Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
Bollettino dei trasferimenti 016/017(ove risultano i docenti che vi hanno scavalcato);
Ecco alcune delle nostre vittorie:
V. Tribunale di Catania: Tribunale di Catania: illegittima la mobilità 2016
V. Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto: LE ILLEGITTIMITA’ DELL’ALGORITMO 2016/017: Trasferite altre due docenti ( fase B1 e C) anche dopo aver conciliato. Ecco come aderire al ricorso
V. Tribunale di Messina: MOBILITA’ 2016 ILLEGITTIMA: TRASFERITA DOCENTE ASSUNTA ANTE 2014
V. Tribunale di Caltagirone: MOBILITA’ 016 ED ALGORITMO “IMPAZZITO”: TRASFERITE DUE DOCENTI AD AGRIGENTO E CALTANISSETTA
VTrib. Monza: Importantissima vittoria. Il Tribunale di Monza ci da ragione e trasferisce altra docente assunta ante 2014
V. Trib. Castrovillari: Tribunale di Catania: illegittima la mobilità 2016
V. Trib. Parma: MOBILITA’: I Tribunali di Parma e Catania trasferiscono 4 docenti catanesi assunte ante 2014 e 2015. Avevano la priorità
V. Trib Bari: TRIBUNALE DI BARI TRASFERISCE DOCENTE: MOBILITA’ 2016 ILLEGITTIMA
V. Trib Ravenna: MOBILITA’ 2016 ILLEGITTIMA: GLI ASSUNTI ANTE 2014 E 2015 DEVONO ESSERE TRASFERITI
V. Trib Ragusa;
V. Trib Caltanissetta;
V,. Trivb Livorno ;
V: Trib. Palermo;
V. Trib Termini Imerese;
V. Trib Lamezia;
questo ricorso scade il 30.6.2021 PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 30.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL TRASFERIMENTO.
7. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA per docenti con figli inferiori a tre anni ex art 42 bis dlgs 151/2001;
Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”
Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ufficio scolastico provinciale di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio. all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.
Anche in tal caso la giurisprudenza non è del tutto unanime.
LA DOMANDA EX ART 42 BIS ( SCARICALA )
CHI PUO’ ADERIRE :
a) Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
b) Essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).
c) Essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
Come e quando proporre ricorso .
In concomitanza della proposizione della domanda di mobilità occorre formulare apposita istanza ed attendere che la stessa venga esitata (trenta giorni dall’inoltro).
In caso di mancato e/o immotivato riscontro occorre proporre, esclusivamente alle condizioni di cui sopra, ricorso d’urgenza ex art 700 cpc inoltrandoci la documentazione di cui appresso all’indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it inserendo nell’oggetto la dicitura” ricorso ex art 42 bis”.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati ;
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
Autocertificazione stato di famiglia;
Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione di assegnazione provvisoria, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
Certificato di servizio;
Contratto immissione in ruolo;
Ultima busta paga;
Leggi alcune delle nostre vittorie :
V. Trib Messina: ART 42 BIS DLGS 151/2001: ASSEGNATA PER TRE ANNI DOCENTE CON FIGLIO MINORE
V. Tribunali di Termini Imerese: Docente Siracusana rientra per 3 anni a casa; Il Tribunale di Termini Imerese accoglie ricorso ex art 42 bis d.lgs 151/2001.
Barcellona Pozzo di Gotto: Le docenti con figli inferiori a tre anni hanno diritto all’assegnazione triennale ex art 42 bis d.lgs 151/01. Trasferita docente da Prato a Messina. Termine per aderire sino al 30.9.017
V. Trib. Napoli Nord: TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. La docente ha diritto a stare con i propri figli per tre anni. Accolto altro ricorso ex art 42 bis d.lgs 151/01
V. Trib. Pavia: Tribunale di Pavia: trasferita docente trapanese con figlia minore di anni tre;
V Trib. Marsala: DOCENTE TRAPANESE RIENTRA DAL FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI
V. Trib. Roma: ASSEGNATA DOCENTE CON FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI: HA DIRITTO A STARE CON IL MINORE
V. Trib Catania;
V. Trib Venezia;
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 31.8.2021) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE L’ASSEGNAZIONE TRIENNALE.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288 090 6010007
8. RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI “IMMOBILIZZATI” che hanno partecipato alla mobilità 2021/2022 per contestare la illegittima riserva dei posti in favore dei neo immessi in ruolo ex art 470 T U scuola.
Lo studio Legale La Cava ha deciso di avviare un nuovo ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente, volto a tutelare le ragioni, di tutti i docenti che da troppi anni si trovano illegittimamente costretti a permanere a migliaia di Km di distanza dai propri affetti al cospetto di altri docenti privi di esperienza professionale che ottengono la sede dagli stessi ambiti.
il ricorso individuale è rivolto a tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale e non hanno ottenuto il movimento al cospetto di una illegittima priorità concessa in favore dei neo immessi in ruolo
Il consiglio di stato ha annullato la ordinanza ministeriale attuativa del CCNI 2018 statuendo proprio che” la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.”;
1.Contratto immissione in ruolo;
2.Ultima busta paga;
3.domanda di mobilità 2021/2022;
5.Lettera di notifica (risposta usp);
6.Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
7.Bollettino dei trasferimenti 021/022;
8.bollettino immissioni in ruolo 2021/2022 presso Usp di destinazione;
9. istanza cartacea ( scarica cliccando qui)
In Ultimo i Tribunali di Verona, Genova, Chieti , S. Maria Capua Vetere hanno acclarato la illegittimità della priorità concessa alle immissioni in ruolo nella parte in cui i posti vengono concessi soltanto successivamente ai trasferimenti interprovinciali disponendo il trasferimento dei ricorrenti.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288- 090 6010007
Se all’esito dei trasferimenti non avrete ottenuto il movimento richiesto (scuola o distretto) occorre proporre immediato ricorso ex art 700 cpc ( non occorre proporre conciliazione) al fine di chiedere ed ottenere il trasferimento richiesto entro l’inizio dell’anno scolastico;( il consiglio dello studio è quello di partecipare alle pre adesioni al fine di vedere proposto il ricorso immediatamente all’esito della pubblicazione dei movimenti).
Per tenerTi aggiornato e ricevere tutte le info per la corretta compilazione della domanda, la predisposizione dei ricorsi volti ad ottenere il trasferimento ed incontrare il nostro staff legale iscriviti al nostro gruppo facebook MOBILITA’ SCUOLA 20211/2022 oppure contatta lo studio allo 090 346288 090 60100o7 o scrivi alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it