VINCOLO TRIENNALE ILLEGITTIMO: DOCENTE PARTECIPA CON PRECEDENZA EX L.104/1992
Dopo il Tribunale di Siracusa , questa volta è il Tribunale di Messina con ordinanza del 17.5.2021 ( LEGGI QUI) a dichiarare illegittimo il vincolo triennale e riconosce a docente il diritto a partecipare con precedenza alle operazioni di mobilità 2020/021 per assistenza alla madre disabile ex art 3 c.3 l.104/1992
Il caso ha riguardato una docente – assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2017 presso l’Istituto Luigi Cadorna di Milano, classe di concorso scuola primaria ed attualmente in servizio presso l’I.C. “Saponara” di Saponara.
la stessa per mezzo dell’assistenza dello studio dell’avvocato La Cava ha chiesto , in via cautelare, che venga ordinato alle amministrazioni resistenti di consentirle la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2021/2022 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento scuola primaria, previa disapplicazione dell’art. 2 c. 2 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 e della nota del 27 aprile 2021 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l’imposizione del vincolo di permanenza per tre anni presso la sede di titolarità ottenuta nell’a.s. 2019/2020 e che vengano emessi tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il suo diritto al fine di consentirle la partecipazione alle procedure di mobilità 2021/2022 e seguenti ed il consequenziale trasferimento su scuola primaria indicata in domanda presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ove risiede il disabile da assistere.
Il Giudice del lavoro con ordinanza del 17 maggio 2021 ha disposto che “Nel caso di specie, come emerge dagli atti, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2021/2022 e la domanda è stata annullata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, con la seguente motivazione: “si comunica che questo Ufficio, ricorrendo i limiti previsti dall’OM n.106 art.1 c.2 sulla mobilità 2021/22, che richiama l’art. 22 comma 4 lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, procederà alla cancellazione della stessa con conseguente esclusione dalla procedura dei trasferimenti. Nello specifico si precisa che la SV risulta soggetta al vincolo triennale (art. 1 commi 2 e 3 dell’O.M sopracitata) a seguito di mobilità ottenuta nell’A.S.2019/20”. Va rilevato che l’Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che l’Ust di Milano avrebbe provveduto ad ammettere la domanda della ricorrente “in deroga” in quanto assiste genitore disabile ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104, anche se comunque non le avrebbe potuto riconoscere la precedenza per la mobilità interprovinciale”
Ed ancora ” Nel caso di specie, circostanza non contestata è che la madre della ricorrente è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ed emerge, poi, che la ricorrente è referente unico del familiare.
La ricorrente, a giudizio di questo decidente, non soggiace, dunque, al vincolo triennale, in quanto soggetto che presta assistenza alla madre portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, non potendo la disposizione pattizia, richiamata dall’ordinanza ministeriale n. 106 del 19 marzo 2021, limitare il diritto previsto dall’art. 33 della l.104/1992″.
in conclusione il giudice del lavoro di Messina ha ordinato all’Amministrazione scolastica resistente consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2021/2022 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento scuola primaria, con il rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992.”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti soggetti a vincolo triennale o quinquennale che si sono visti annullare la domanda di mobilità di contattare urgentemente lo studio ai numeri 090 346288 oppure 090 6010007 ed inoltrare la documentazione indicata alla voce “vademecum” presente sul sito www.avvocatovincenzolacava.it alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it