202107.21
0

TRASFERITA CANCELLIERE DALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA A CALTANISSETTA.

STORICO PROVVEDIMENTO.TRASFERITO CANCELLIERE DALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA A CALTANISSETTA.
Il caso ha riguardato un assistente giudiziario assunta nei ruoli del personale del Ministero di Giustizia, sottoposta a vincolo quinquennale in servizio presso la Corte di Appello di Messina.
Con istanza del 4.11.020 al di fuori della procedura di interpello la ricorrente assistita dallo studio dell’avvocato La Cava ha chiesto all’amministrazione resistente accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento/ assegnazione temporanea ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando quale sede lavorativa più prossima al disabile il distretto della Corte di Appello di Caltanissetta.
Il Ministro di Grazia e Giustizia ha rigettato la predetta istanza sul falso presupposto della carenza di posti disponibili presso l’ufficio Giudiziario richiesto poiché assegnati o occupati da altro personale in posizioni di distacco o assegnazione temporanea a vario titolo anche ai sensi dell art 20 del ccnQ 4.12.017 e dell’art 78 del dlgs 267/00 e stante la sussistenza del vincolo quinquennale che imponeva alla ricorrente di non spostarsi dalla sede di titolarità.
Il Tribunale di Messina g.l. dott.ssa Bellino con ordinanza del 20.7.2021 ( leggi qui) ha accolto il ricorso sancendo un principio importantissimo ossia che ” lo stesso accordo sulla mobilità interna del 15.7.2020 prevede all’art. 13 che “I dipendenti con il grado di invalidità di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell’articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello” e che “.nel caso di sussistenza delle condizioni legittimanti previste dall’art. 33 l. cit., la sussistenza del vincolo di permanenza quinquennale, non può certo impedire l’accertamento del predetto diritto ed il suo esercizio da parte del dipendente con una eventuale richiesta di trasferimento anche al di fuori delle procedure di mobilità ordinaria”
l’avvocato La Cava consiglia pertanto a tutti gli assistenti giudiziari anche se sottoposti a vincolo quinquennale ed al di fuori della procedura di interpello di contattare lo studio ai numeri 090 346288- 090 6010007 e proporre immediato ricorso.