202005.21
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CORTE APPELLO CATANZARO RICONOSCE PRECEDENZA EX L.104/92 PER IL PADRE

Dopo le innumerevoli vittorie ottenute dallo studio dell’avvocato La Cava in materia di precedenza ex l.104/1992 per i parenti ed affini sino al terzo grado nella procedura di mobilità interprovinciale, questa volta è una Corte di Appello a dare ragione allo studio legale rigettando l’appello proposto dal Miur.
Il Caso ha riguardato una docente assunta in data 01.09.015 quale docente di scuola dell’infanzia in servizio a Vibo Marina.
La ricorrente aveva partecipato alla mobilità interprovinciale presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale con allegata domanda cartacea predisposta dallo studio legale ed aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza nella provincia di Vibo Valentia chiedendo l’accertamento del diritto alla precedenza per assistere il padre portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992.
Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 6.2.019 aveva accolto il ricorso proposto dalla docente e condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del l.r.p.t., al riconoscimento dell’anzidetta precedenza relativamente all’anno scolastico cui era riferita la domanda respinta dall’Amministrazione con consequenziale trasferimento della docente.
Il Miur ha proposto ricorso presso la Corte di Appello di Catanzaro contestando la decisione del giudice di primo grado.
Lo studio dell’avvocato La Cava ha contestato tutte le deduzioni del Miur chiedendo il Rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 21.5.020 ( leggi qui) ha rigettato l’appello e confermato il trasferimento della docente dando piena ragione alla tesi sostenuta dall’Avvocato La Cava.
La Corte, nel rigettare,  ha infatti ritenuto che ” La precedenza prevista da una lex specialis in materia di diritti volti a garantire l’integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Peraltro è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attributo nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente, come nella specie”.
Questa sentenza riveste una importanza fondamentale per tutti i docenti in servizio presso una delle sedi ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro ovvero: Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola e Vibo Valentia che hanno presentato domanda di mobilità inserendo la precedenza per assistere i parenti ed affini sino al terzo grado.
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