TRIB MONZA: ILLEGITTIMA RICOSTRUZIONE CARRIERA RICONOSCIUTI 10 MILA EURO
RICONOSCIUTI PER INTERO PRE RUOLO E PUNTEGGIO GRADUATORIE ISTITUTO
Con sentenza del 14.10.2020 il Trib di Monza ( leggi qui) , G.L. dott.ssa Luisa Rotolo ha accolto il ricorso presentato da una docente assistita dall’avvocato Vincenzo La Cava.
La ricorrente era stata immessa in ruolo l’1/9/2015 ma lamentava che in sede di ricostruzione della carriera è stata fatta una ricostruzione parziale del servizio, essendo stati riconosciuti ai fini economici solo 6 anni e 8 mesi di pre-ruolo in luogo degli 8 anni effettivamente svolti.
la stessa si è rivolta al legale che , dopo la valutazione per mezzo di perizia del computo pre ruolo, ha depositato ricorso innanzi al Tribunale di Monza.
Il Giudice del lavoro ha statuito che ” E’ fondata la domanda volta al conseguimento delle differenze retributive per il periodo anteriore all’immissione in ruolo, durante il quale la ricorrente ha reso i propri servizi di docente in attuazione di reiterati contratti a tempo determinato senza riconoscimento di alcuna progressione stipendiale, essendo la stessa prevista, dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva del comparto scolastico, esclusivamente in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
In effetti, mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l’individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a tempo determinato, per contro, mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati.
Detta disciplina interna va disapplicata, essendo in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria.
Per quanto detto, è fondata la domanda della ricorrente, volta al riconoscimento della valorizzazione, ai fini delle progressione economica, dell’anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei periodi di servizio pre-ruolo resi con continuità dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2013/14 (cfr. doc.3) in misura non diversa da quella prevista dal CCNL del personale del Comparto Scuola per docenti assunti a tempo indeterminato di pari qualifica, con conseguente condanna generica del MIUR al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento dell’unico scatto stipendiale maturato a tale titolo (in conseguenza del passaggio, trascorso il primo biennio, alla fascia stipendiale 3-8 anni) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo di non discriminazione di matrice comunitaria.
La parte ricorrente deduce che l’amministrazione scolastica ha riconosciuto per il periodo pre-ruolo un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettato se non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori.
Ebbene, sino alla vigenza del CCNI del 2014/15 nell’allegata tabella B, capo 1, venivano riconosciuti – ai fini della mobilità del personale docente ed educativo – 3 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato, mentre per ogni anno di servizio successivo alla nomina in ruolo il punteggio era 6, con la conseguenza che – per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d’istruzione, il pre-ruolo veniva valutato in misura ridotta del 50% rispetto al servizio svolto dal lavoratore a tempo indeterminato.
Per la mobilità d’ufficio, o per le graduatorie interne d’Istituto, il valore del punteggio del servizio pre-ruolo veniva calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi 4 il punteggio si riduce a soli 2 punti ogni anno.
Tale calcolo del punteggio sull’anzianità di servizio pre-ruolo è anch’esso in contrasto con la direttiva europea 1999/70.
Non vi sono ragioni per non attribuire al lavoratore a tempo determinato un trattamento analogo a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello ma assunto a tempo indeterminato, altrimenti viene a configurarsi una violazione del principio di non discriminazione.
Al fine di un corretto calcolo del punteggio degli anni pre-ruolo, un anno di precariato è valutabile per la mobilità o le graduatorie interne d’Istituto, con il punteggio prima illustrato, se si è prestato servizio per almeno 180 giorni (come nel caso in esame) o in alternativa, senza la necessità di aver effettuato effettivo servizio per 180 giorni, se il servizio è stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative (sent. Trib.Roma n.2864/17-est. Selmi).
Nella fattispecie che ci occupa la parte ricorrente ha svolto un servizio pre-ruolo pari a 8 anni, in relazione ai quali vanno riconosciuti 6 punti per ogni anno, per un totale di 48.
In conclusione va dichiarato il diritto di XXXXXXal riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi prestati con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell’amministrazione contumace, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al saldo.
Va, inoltre, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di un punteggio complessivo per il servizio pre-ruolo pari a 48″.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti di inoltrare alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it il decreto di ricostruzione carriera( chi non ne è in possesso può chiederlo alla segreteria della scuola) al fine di ottenere una perizia gratuita per conoscere effettivamente se sussistono i presupposti per avviare ricorso al fine di vedersi riconosciuti i medesimi diritti.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288