TRIBUNALE DI VICENZA: L.104/92 per la suocera.Trasferita altra docente catanese
Questa è una doppia vittoria.
Con Sentenza n. 406/2018 pubbl. il 20/09/2018 il tribunale di Vicenza ( leggi qui) dichiara illegittima la procedura di mobilità del 2016 nella parte in cui non è stata riconosciuta la precedenza ai docenti assunti ante 2014 ed al contempo riconosce il diritto di precedenza nei trasferimenti provinciali alla ricorrente al fine di assistere la suocera.
il giudice ha ritenuto in ordine al diritto di precendenza per assistere il disabile ” Tale interpretazione deve necessariamente considerare i diversi e ripetuti interventi della Corte Costituzionale e di Cassazione che hanno chiarito come pur avendo la L. 104/1992 un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, la locuzione “ove possibile” contenuta nell’art. 33 della citata legge non garantisce un diritto illimitato delle persone handicappate di scegliere la sede di lavoro più vicina, ben potendo tale diritto trovare delle limitazioni in virtù della necessità di salvaguardare rilevanti interessi collettivi, soprattutto nei rapporti di lavoro pubblico ove potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. Civ. Sez. Unite 7945/2008; e precedentemente C.Cost. 406/1992, C. cost. 325/1996, C. Cost. 246 e 396/1997, C. Cost. 372/2002). Dalle riferite pronuncie ne consegue che il diritto statuito dall’art. 33 L. 104/1992 potrà dirsi comprimibile, ovvero non riconoscibile solo in ipotesi di insussistenza di un posto di lavoro disponibile nel luogo di lavoro o a questo prossimo”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che si trovano nelle medesime condizioni ( assunti ante 2014 e 2015 da gae partecipanti alla procedura di mobilità 2016 o in possesso del diritto di precedenza per assistere parenti ed affini sino al terzo grado ) di contattare lo studio allo 090 346288 oppure inoltrare la documentazione presente sul sito : www.avvocatovincenzolacava.it alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it