201810.22
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MOBILITA’: PROROGATI I TERMINI PER ADERIRE AI RICORSI

Con la pubblicazione della ordinanza n. 207 del 9.3.2018 attuativa della procedura di mobilità 2018/2019,il nostro studio legale aveva già predisposto un vademecum con le indicazioni operative per la compilazione corretta della domanda di mobilità interprovinciale al fine di proporre successivamente ricorso.

In questi mesi sono state numerose le vittorie ottenute dal nostro studio ( vedi i link sul sito www.avvocatovincenzolacava.it ) consentendo a numerosi docenti di ottenere il tanto sperato trasferimento interprovinciale.

Molti altri invece non hanno potuto proporre ricorso ne hanno ottenuto trasferimento ne assegnazione provvisoria vedendosi pertanto costretti a tornare in servizio presso la scuola di titolarità.

Abbiamo quindi pensato di prorogare i termini per aderire ai ricorsi d’urgenza  innanzi al Tribunale del Lavoro  al 15 NOVEMBRE 2018:

Ecco i RICORSI volti all’ottenimento del trasferimento presso l’ambito e/o scuola richiesti:

1. Ricorso per ottenere  la precedenza ex legge 104/1992 :

A RICORSO rivolto al docente referente unico del PARENTE ED AFFINE DISABILE SINO AL TERZO GRADO (ex legge 104/1992 art 3 Comma 3). 

Cosa dice la contrattazione collettiva nazionale?

La contrattazione collettiva con l’art. 13 esclude ancora una volta la sussistenza del diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap.
Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale integrativo per l’anno 2017/2018 recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):

  1. il figlio (al genitore anche adottivo);
  2. il coniuge;
  3. il genitore (SOLO all’interno della provincia).

La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile.

L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore.
Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale.
Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104

Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Chi può aderire:
  1. Parenti ed affini sino al terzo grado;
  2. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):
  3. Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.

1 domanda cartacea integrativa  con cui si è chiesto la valutazione del diritto di precedenza;

  1. Domanda di mobilità 2018/2019(  nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);
  2. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
  3. Lettera di notifica ;
  4. Mail omesso trasferimento;
  5. Bollettino dei trasferimenti;
  6. Ultima busta paga;
  7. Contratto di immissione in ruolo;
  8. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
  9. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
  10. Certificato di famiglia;
  11. Certificato di residenza;
  12. domanda di assegnazione provvisoria ( se richiesta)  e graduatoria ;

La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail SOLTANTO IN FORMATO PDF  a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf. entro e non oltre il 15.11.2018.

NB. La mancata indicazione della certificazione medica e dei relativi allegati nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea o del verbale della commissione medica  preclude la possibilità di proporre ricorso.

Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento(V. su tutti :Tribunale  di Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Brescia, Termini Imerese, Barcellona P.Gotto ; Prato) con conseguente riconoscimento per il figlio referente unico (anche per il parente ed affine sino al terzo grado) del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e con conseguente trasferimento

B.  RICORSO PER IL CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):

Lo studio legale La Cava ha deciso di ricorrere estendendo il beneficio anche ai conviventi more uxorio(equiparabile al coniuge) del disabile purchè rivesta la qualifica di referente unico e la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Per aderire al ricorso (ex art 700 cpc) occorre, preliminarmente, per la valida proposizione dello stesso, aver  richiesto il diritto alla precedenza per il trasferimento interprovinciale con domanda cartacea integrativa a quella del sistema polis – istanze on line-.

Ecco i documenti necessari:

  1. Inoltrare domanda cartacea integrativa con racc.a.r. oppure a mezzo pec (in entrambi i casi occorre custodire le ricevute) entro e non oltre il termine di scadenza dei termini previsto per la normale presentazione della domanda sul sistema polis ed inserire la copia cartacea unitamente al verbale della commissione medica nella sezione” allegati” della domanda on line;
  2. domanda cartacea da inoltrare (conm pec. o racc.a/r) a:1) Miur; 2) Ambito di destinazione 3) Ambito di appartenenza; (clicca qui
    a1) certificazione anagrafica (per il convivente more uxorio)
  3. domanda di mobilità 2018/2019(  nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);
  4. reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
  5. lettera di notifica ;
  6. mail omesso trasferimento;
  7. bollettino dei trasferimenti;
  8. ultima busta paga;
  9. contratto di immissione in ruolo;
  10. autocertificazione dei familiari (parenti o affini e convivente more uxorio)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;
  11. verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
  12. certificato di famiglia;
  13. certificato di residenza;
  14. domanda di assegnazione provvisoria  e graduatoria;

Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento(V. su tutti :Trib. di Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Brescia, Termini Imerese, Barcellona P.Gotto ; Prato) con conseguente riconoscimento per il figlio referente unico (anche per il parente ed affine sino al terzo grado) del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e con conseguente trasferimento.

Vedi:link già presenti  sul sito:

V. Tribunale Lodi
V. Tribunale Potenza
V.  Tribunale di Ravenna
V.  Tribunale di Messina
V.  Tribunale di Catania

V. tTibunale di Roma

V. Tribunale di Brescia

V. Tribunale di Termini Imerese

V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

V. Trib. Prato

La predetta documentazione deve essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF  via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it ( in foto e/o immagini non verrà considerata) entro e non oltre il 15.11.2018

NB. La mancata indicazione della certificazione medica e dei relativi allegati nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea o del verbale della commissione medica  preclude la possibilità di proporre ricorso.

Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.

  1. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  2. A.Ricorso rivolto ai docenti specializzati sul sostegno che non hanno ottenuto assegnazione provvisoria

Riteniamo che i docenti specializzati sul sostegno abbiano diritto ad ottenere l’assegnazione provvisoria stante la priorità riconosciuta dal CCNI.

pertanto nel caso in cui , successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione provvisoria e dell’assegnazione dei posti in deroga , riteniamo che  dovranno essere soddisfatti  , con priorità, i docenti di ruolo specializzati sul sostegno:

I documenti da inoltrare ( esclusivamente in pdf ) alla mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) sono i seguenti:

  1. contratto immissione in ruolo
  2. ultima busta paga

3.domanda di assegnazione provvisoria con allegati;

  1. titolo di specializzazione sul  sostegno
  2. graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria di insegnamento sul sostegno;
  3. ( eventuale verbale di invalidità del parente disabile);
  4. documentazione attestante eventuali situazioni personali ( verbale invalidità ai sensi della legge 104/1992 ; certificato di famiglia );
  5. elenco posti in deroga sul sostegno;

4. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI

Anche in tal caso il nostro studio è stato tra i primi nel territorio nazionale ad ottenere provvedimenti di accoglimento (sebbene la giurisprudenza dei vari Tribunali non sia ancora univoca) con contestuale riconoscimento del servizio sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera.

Chi può aderire:

Tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate ;

E’ importante aver  inserito nella domanda di mobilità 2018/2019 tali servizi, tramite allegato D, e tramite domanda cartacea .

Il ricorso verte sulla disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI nella parte in cui non viene riconosciuto il servizio e contestualmente sul riconoscimento della parità scolastica già istituita con la l. 62 del 2000 ed il pedissequo diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto in domanda con il corretto punteggio.

Per aderire al ricorso, occorre inoltre la seguente documentazione:

  1. Domanda di mobilità con allegato D(ove occorre inserire tutto il servizio);
  2. Copia della domanda cartacea integrativa;
  3. Risposta dell’Usp(lettera di notifica);
  4. Attestato di servizio pre ruolo o singoli contratti del pre ruolo della scuola paritaria;
  5. Stralcio graduatoria ad esaurimento ove si evince punteggio pre ruolo;
  6. Ultima busta paga;
  7. Contratto di assunzione a t. ind.;
  8. Mail di mancato trasferimento;
  9. Domanda cartacea integrativa;
  10. Bollettino trasferimenti;
  11. Certificato di famiglia;
  12. Reclamo avverso il mancato riconoscimento;
  13. domanda di assegnazione provvisoria  e graduatoria;

La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.

Ecco alcuni dei nostri successi in materia di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria (V. Trib. di Catania, Messina; Locri, Velletri, Caltagirone, Roma, Pordenone, Cosenza,Termini Imerese, Cosenza, Pordenone ) .
vedi:link:

V.  Tribunale di Pordenone
V.  Tribunale di Locri
V.  Tribunale di Velletri
V.  Tribunale di Caltagirone
V.  Tribunale di Roma
V.  Tribunale di Catania

V. Trib. Messina

V. trib. Prato

V. trib . Cosenza

NB. La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.

5. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO(12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS;

Riteniamo che la contrattazione collettiva con la tabella di valutazione dei titoli esclude illegittimamente anche il riconoscimento del servizio e del punteggio (12 punti) per il conseguimento del titolo SSIS altamente qualificante avente valore concorsuale ottenuto a seguito della specializzazione e ciò in spregio all’art 1 comma 6 ter della legge 306/2000.
Chi può aderire:
Tutti i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione Ssis:

Documenti necessari:

  1. Contratto di immissione in ruolo.
  2. Domanda di mobilità 2017/2018. (inserire il titolo abilitante)
  3. Lettera di notifica (risposta ambito territoriale).
  4. Titolo specializzazione SSIS.
  5. Ultima busta paga.
  6. Bollettino movimenti.
  7. Stralcio GAE.
  8. Domanda cartacea integrativa. (clicca qui)
  9. Certificato di famiglia.

N.B. La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio.

6. Ricorso volto ad ottenere il trasferimento per mancato riconoscimento (nella procedura di mobilità 2016/2017) della precedenza agli assunti ante 2014(fase b1) e 2015(da gae) ;(riapertura dei termini)

Abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i docenti ancora troppo lontani dalle proprie famiglie di poter ancora aderire al ricorso avverso le illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 laddove è stata prevista la riserva dei posti concessi agli idonei del concorso 2012 che con punteggio ed esperienza inferiore agli assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno ottenuto illegittimamente il trasferimento .
Il nostro studio invita pertanto tutti i docenti che si trovano nella medesima situazione di proporre celermente ricorso .

Chi può aderire:

I docenti assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 e che sono stati pretermessi dagli idonei del concorso 2012.

Per aderire occorre inoltrare via mail (vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) la seguente documentazione:

  1. Contratto immissione in ruolo;
  2. Ultima busta paga;
  3. Decreto assegnazione provvisoria se ottenuta;
  4. Domanda trasferimento 2016/017;
  5. Lettera di notifica 016/017 (risposta usp);
  6. Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
  7. Bollettino dei trasferimenti 016/017(ove risultano i docenti che vi hanno scavalcato);
  8. Certificato servizio pre ruolo e titoli abilitanti;
  9. Autocertificazione situazione familiare;
Ecco alcune delle nostre vittorie:

V. Tribunale di Catania
V. Tribunale di Catania
V.  Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto
V.  Tribunale di Catania
V.  Tribunale di Messina
V.  Tribunale di Caltagirone
V.  Barcellona Pozzo di Gotto

V. Trib. Parma

V. Trib . Monza

V, Trib. Ravenna

7. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  per docenti con figli inferiori a tre anni ex art 42 bis dlgs 151/2001;

Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”
Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ambito di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio. all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.
Anche in tal caso la giurisprudenza non è del tutto unanime.

Chi può aderire

a) Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
b) Essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).
c) Essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
Come e quando proporre ricorso .
In concomitanza della proposizione della domanda di mobilità occorre formulare apposita istanza(clicca qui) ed attendere che la stessa venga esitata(trenta giorni dall’inoltro) .
In caso di mancato e/o immotivato riscontro occorre proporre, esclusivamente alle condizioni di cui sopra, ricorso d’urgenza ex art 700 cpc inoltrandoci la documentazione di cui appresso all’indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it inserendo nell’oggetto la dicitura” ricorso ex art 42 bis”.

La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati(CLICCA QUI)  ;

  1. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
  2. Autocertificazione stato di famiglia;
  3. Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione di assegnazione provvisoria, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
  4. Certificato di servizio;
  5. Contratto immissione in ruolo;
  6. Ultima busta paga;
Leggi alcune delle nostre vittorie (su tutte V. Tribunali di Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto e Napoli Nord);

V. Tribunale di Napoli
V. Termini Imerese
V. Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto

V. Tribunale di Messina

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